Dal 7 giugno 2026 i dipendenti di tutte le aziende italiane possono chiedere informazioni sul livello retributivo medio dei lavoratori che svolgono mansioni uguali o di pari valore. Il diritto è stato introdotto dal decreto legislativo 96/2026, con il quale l’Italia ha attuato la direttiva europea 970/2023 sulla trasparenza salariale.
A due mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, tuttavia, le imprese stanno incontrando numerose difficoltà applicative. Per rispondere correttamente alle richieste, infatti, devono prima individuare le categorie omogenee di dipendenti e calcolare per ciascuna la retribuzione media.
Il ruolo centrale dei CCNL
Il decreto attribuisce un ruolo determinante alla contrattazione collettiva. Per individuare un lavoro uguale o di pari valore bisogna fare riferimento, in primo luogo, alle mansioni e ai livelli previsti dal CCNL applicato nell’azienda.
Il datore di lavoro può integrare questa classificazione con un proprio sistema interno. Il problema riguarda soprattutto i gruppi multinazionali, che spesso utilizzano “grade” internazionali fondati su criteri diversi dalle declaratorie contrattuali italiane.
Non è ancora chiaro se sia sufficiente applicare il CCNL e utilizzare liberamente i grade aziendali oppure se debba esistere una corrispondenza precisa fra i due sistemi. Diverse imprese stanno incrociando livelli contrattuali e classificazioni interne, creando categorie più ristrette. L’operazione, però, richiede tempo e può generare contestazioni.
I superminimi entrano nella media?
Un’altra questione riguarda gli elementi da considerare nel calcolo. La normativa italiana richiama tutte le componenti retributive fisse e continuative, escludendo i compensi personali non strutturali, temporanei o discrezionali e non generalizzati nella medesima categoria.
Sembrerebbero quindi escluse le componenti variabili, mentre resta aperto il problema dei superminimi. Essendo normalmente fissi e continuativi, potrebbero rientrare nel livello retributivo medio comunicato al dipendente.
Alcuni interpreti distinguono tra superminimi assorbibili e non assorbibili, includendo soltanto i secondi. Questa soluzione appare però difficile da applicare. Molte aziende stanno pertanto scegliendo di conteggiare tutti i superminimi, senza distinzioni.
Quale periodo bisogna considerare?
Il decreto non stabilisce con chiarezza il periodo da utilizzare. Le imprese possono prendere i dati dell’anno civile precedente, ottenendo un valore stabile ma meno aggiornato, oppure utilizzare l’ultimo cedolino disponibile.
Il secondo metodo fotografa meglio gli stipendi attuali, ma obbliga l’azienda a ripetere il calcolo a ogni richiesta. La mancanza di indicazioni uniformi aumenta così il rischio di differenze interpretative, complicazioni gestionali e futuri contenziosi.




