Bonus alle Famiglie: Non Serve Più Vivere Insieme. Cambia il Welfare Aziendale

Il familiare può vivere in un’altra casa, anche molto lontano, e questo non basta più a escluderlo dai benefici del welfare aziendale. Una modifica arrivata con il nuovo correttivo fiscale cambia infatti le regole per alcune delle persone che possono beneficiare dei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro.

La novità è già in vigore e, soprattutto, produce effetti anche sul periodo d’imposta 2025. Per lavoratori e aziende significa dover rivedere una regola che aveva creato diversi dubbi: in determinati casi, per utilizzare il welfare in favore di un familiare non sarà più necessario dimostrare che i due vivano sotto lo stesso tetto.

Welfare aziendale, cosa cambia per i familiari

A cambiare le regole è il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto correttivo Omnibus della riforma fiscale, entrato in vigore il 12 agosto. Il decreto è intervenuto sulla definizione dei familiari contenuta nell’articolo 12 del TUIR, modificando una condizione che aveva ristretto la possibilità di utilizzare alcune agevolazioni.

La modifica riguarda gli “altri familiari” richiamati dall’articolo 433 del Codice civile. Nel perimetro rientrano, tra gli altri, genitori, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore.

Prima della correzione normativa, per questi soggetti il requisito della convivenza aveva assunto un peso maggiore nella disciplina fiscale. Ora, quando la specifica agevolazione non richiede anche che il familiare sia fiscalmente a carico, il fatto che viva in un’altra abitazione non impedisce di utilizzare il relativo beneficio welfare.

Per esempio, un lavoratore può utilizzare una prestazione prevista dal proprio piano welfare a favore della madre che non vive con lui, se sono rispettate le altre condizioni richieste dalla specifica misura. Non è quindi necessario che il familiare faccia parte dello stesso nucleo abitativo del dipendente.

Non sempre la convivenza è stata cancellata

La novità va però letta con attenzione, perché non significa che il requisito della convivenza sia stato eliminato in qualsiasi situazione. La condizione torna a essere rilevante quando la disposizione fiscale richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico. In questi casi, per gli altri familiari dell’articolo 433 del Codice civile, bisogna verificare anche le condizioni previste dalla norma, compresa la convivenza oppure la percezione di determinati assegni alimentari.

È quindi fondamentale guardare alla singola prestazione di welfare e non applicare automaticamente la nuova regola a ogni servizio o rimborso.

Un esempio aiuta a capire la differenza: per alcune prestazioni di utilità sociale offerte nell’ambito del piano welfare può essere sufficiente che il beneficiario rientri tra i familiari indicati dalla legge, anche se non convive con il dipendente. Per altre agevolazioni, invece, possono continuare a essere richiesti ulteriori requisiti. Tra cui, appunto, la convivenza.

La novità vale anche per il welfare utilizzato nel 2025

Uno degli aspetti più interessanti della modifica riguarda la decorrenza. Il nuovo regime si applica già dal periodo d’imposta 2025. Questo significa che la correzione non riguarda soltanto il welfare che sarà utilizzato da ora in avanti, ma può incidere anche su situazioni relative all’anno scorso.

La questione è stata resa ancora più concreta da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, l’Agenzia ha esaminato il caso di un dipendente che aveva sostenuto nel 2025 spese per il ricovero e l’assistenza della madre in una RSA. La madre non conviveva con il figlio. L’Agenzia ha ritenuto che, rispettate le altre condizioni previste dall’articolo 51 del TUIR, il rimborso delle spese RSA attraverso il welfare aziendale non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

«La fruibilità delle agevolazioni previste a favore dei familiari è riconosciuta per coloro che ne potevano godere nella vigenza dell’articolo 12 del TUIR alla data del 31 dicembre 2024» ha chiarito l’AdE.

È un’applicazione concreta della nuova disciplina e conferma che il requisito della convivenza non può essere considerato una condizione generale per tutti i benefici welfare destinati ai familiari.

Più libertà nell’uso del welfare, ma bisogna controllare il proprio piano

Per il lavoratore la conseguenza pratica è soprattutto una: il credito welfare può diventare più utile per sostenere esigenze familiari che riguardano anche persone che vivono fuori casa. Si può pensare, per esempio, a un genitore anziano che vive da solo o che è ospitato in una struttura, ma anche alle altre categorie di familiari comprese nel perimetro previsto dalla legge.

Il cambiamento, tuttavia, non significa che ogni azienda debba automaticamente rimborsare qualsiasi spesa sostenuta per qualsiasi parente. Devono essere rispettate le condizioni della specifica norma fiscale e, naturalmente, deve esistere un piano welfare aziendale che preveda la prestazione o il servizio interessato.

Per questo il passaggio più importante, prima di presentare una richiesta, è controllare quali benefit sono previsti dal proprio piano e quali requisiti sono richiesti per ciascuno.

La novità introdotta dal correttivo Omnibus elimina dunque un ostacolo che aveva ristretto l’accesso al welfare per i familiari non conviventi, ma lo fa in modo mirato. Dove la legge richiama semplicemente i familiari dell’articolo 12, la convivenza non è più richiesta. Dove invece viene richiesto anche lo status di familiare fiscalmente a carico, le condizioni aggiuntive restano.