Per i lavoratori della logistica, della distribuzione merci e dei servizi privati dal 1° ottobre 2026 scattano una serie di novità che va oltre il semplice aggiornamento delle regole contrattuali. Il nuovo accordo interviene infatti su stipendi, scatti di anzianità, reperibilità, flessibilità, lavoro notturno, ferie e permessi, modificando in modo significativo il CCNL applicato da molte imprese del settore.
L’intesa, firmata il 22 settembre 2026 da Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, entra in vigore dal 1° ottobre e aggiorna il CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati. Per gli aumenti dei minimi, invece, bisognerà attendere il 2027: alcune delle novità economiche partono subito, mentre gli incrementi tabellari arriveranno in due diverse tranche. Va chiarito che il contratto in questione non è il più applicato nel settore, dunque per sapere se questi aumenti spettano è necessario controllare il proprio contratto di lavoro per sapere se è regolato da questo CCNL.
Vediamo nel dettaglio gli aumenti e le novità.
Stipendi, aumenti e scatti: le novità del nuovo CCNL Logistica
La parte economica è una delle più importanti dell’accordo. I minimi tabellari vengono aggiornati con due decorrenze:
- 1° gennaio 2027;
- 1° giugno 2027;
- per i rider, la seconda decorrenza è fissata al 1° luglio 2027.
Un esempio permette di capire meglio l’effetto degli aumenti. Per il livello Q, il minimo passa da 2.589 euro a 2.635 euro dal gennaio 2027. I nuovi minimi comprendono anche l’EDR, cioè l’Elemento distinto della retribuzione, e l’Elemento Professionale d’Area (EPA).
Il contratto introduce anche un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) pari all’1% della retribuzione di fatto per le aziende che non hanno un premio di risultato e che abbiano registrato un incremento della produttività.
Dal 1° ottobre 2026 entra inoltre in gioco il nuovo sistema degli scatti di anzianità. Gli scatti sono cinque, maturano con cadenza biennale e hanno importi diversi a seconda del livello. Per esempio, per il livello 1 lo scatto vale 29,44 euro. Una novità riguarda anche gli aumenti individuali: gli incrementi derivanti da scatti di anzianità e dagli aumenti riconosciuti per competenza o merito non possono essere assorbiti, salvo che ciò sia stato espressamente previsto al momento della loro concessione.
Per i calcoli della retribuzione, infine, la quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26, mentre quella oraria viene calcolata dividendo per 173, che diventano 195 per i lavoratori discontinui.
Orario di lavoro: confermate le 39 ore, ma cambia la flessibilità
Dal 1° ottobre viene riscritto l’articolo 7 del CCNL. L’orario ordinario resta di 39 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giornate. Cambia però il periodo utilizzato per calcolare la media dell’orario: viene portato a quattro mesi. Alla fine del periodo di riferimento, le ore che risultano eccedenti le 39 ore medie settimanali devono essere pagate come lavoro straordinario. La stessa maggiorazione spetta quando una singola prestazione supera l’orario giornaliero programmato.
La settimana lavorativa del personale viaggiante può arrivare fino a 60 ore, ma a condizione che la media calcolata nell’arco di sei mesi non superi le 48 ore settimanali.
Per i conducenti di livello 4, attraverso un accordo aziendale o territoriale della durata massima di tre anni, è inoltre possibile stabilire un orario ordinario di 42 ore settimanali in regime di discontinuità. Per i conducenti dei livelli 3S e 3 impiegati in attività discontinue, al ricorrere delle condizioni previste dal contratto, l’orario può arrivare a 47 ore settimanali.
Cambia anche la flessibilità: il lavoratore può essere inserito nei relativi calendari per un massimo di 16 settimane effettive nell’anno. Le ore lavorate oltre la normale programmazione danno diritto a una maggiorazione del 25%.
L’azienda può inoltre modificare la programmazione dell’orario per un massimo di quattro settimane all’anno, con un preavviso di una settimana. In questo caso spetta un’indennità di disagio di 50 euro per ogni settimana interessata.
Contratto logistica: quanto spetta in più per reperibilità, lavoro notturno e turni
Dal 1° ottobre viene introdotta una disciplina autonoma della reperibilità. Può essere prevista già al momento dell’assunzione oppure concordata successivamente tra azienda e lavoratore. Il turno di reperibilità deve essere comunicato con almeno sette giorni di anticipo.
L’indennità è pari a:
- 7,75 euro per ogni giornata feriale;
- 10,33 euro per ogni giornata festiva.
Se durante la reperibilità il lavoratore viene effettivamente chiamato a lavorare, le ore svolte vengono considerate come straordinario oppure possono essere compensate con recuperi orari, secondo quanto previsto dal contratto.
Nuove regole arrivano anche per il lavoro notturno, considerato quello svolto nella fascia 22-6. Le maggiorazioni cambiano in base alla tipologia di prestazione:
- 20% per i guardiani;
- 15% per il lavoro a turni avvicendati;
- 25% per il lavoro notturno non avvicendato;
- 25% fisso per il settore logistico.
Le ore lavorate durante il riposo settimanale vengono invece retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo.
Una disciplina completamente nuova viene introdotta anche per il lavoro a turni. La programmazione deve rispettare le nuove regole contrattuali e le eventuali modifiche devono essere comunicate con almeno due giorni di preavviso.
Per i turni di otto ore è inoltre prevista una pausa pranzo retribuita di mezz’ora, mentre viene garantito il riposo del sabato pomeriggio nei casi previsti dalla disciplina contrattuale.
Autisti: indennità da 13 euro e buono pasto da 8 euro
Una delle novità economiche più interessanti riguarda gli autisti. Per i conducenti addetti alla logistica distributiva e al corriere espresso è prevista un’indennità di 13 euro per ogni giornata di effettivo lavoro.
La regola cambia quando l’attività viene svolta esclusivamente all’interno del territorio comunale: in questo caso l’indennità viene sostituita da un buono pasto del valore di 8 euro.
Anche sul fronte della conciliazione tra lavoro e vita privata arrivano modifiche. Le ferie annuali vengono fissate in:
- 22 giorni per chi lavora su cinque giornate settimanali;
- 26 giorni per chi lavora su sei giornate.
Per i permessi viene previsto un monte di 40 ore annue di ROL, fruibili in blocchi da quattro oppure otto ore. Per il personale viaggiante la riduzione dell’orario corrisponde a 4,5 giornate retribuite per anno di servizio o frazione. A queste si aggiungono 32 ore retribuite in alternativa al pagamento delle festività soppresse.
L’accordo interviene inoltre su congedi e permessi, periodo di prova, contratti a termine, part-time verticale e proroghe legate a malattia, infortunio o maternità.
Contratti a termine, classificazione e malattia: tutte le altre novità dal 1° ottobre per la logistica
Il nuovo CCNL modifica anche le regole sui contratti a tempo determinato, individuando le causali che possono consentire una durata superiore ai 12 mesi.
Cambia anche la classificazione del personale, con l’introduzione di nuovi profili professionali e l’aggiornamento delle declaratorie dei vari livelli. Il nuovo accordo prevede inoltre un periodo transitorio per arrivare al progressivo superamento del 7° livello.
Importanti modifiche riguardano poi la malattia. Il periodo di comporto viene completamente aggiornato e cambia anche il trattamento economico, che diventa progressivamente più favorevole in funzione dell’anzianità di servizio.
Il quadro delle novità è quindi ampio: dal 1° ottobre 2026 cambiano le regole su orario, flessibilità, reperibilità, turni, ferie, permessi, malattia e inquadramento, mentre gli aumenti dei minimi tabellari scatteranno nel 2027. Per lavoratori e aziende che applicano il CCNL Conflavoro-Fesica, sarà quindi necessario verificare non soltanto le nuove tabelle retributive, ma anche le numerose regole operative che diventano efficaci già dal 1° ottobre.




