Ci si sente male, si resta a casa dal lavoro, ma la visita dal medico arriva soltanto il giorno dopo. Per molti lavoratori, una situazione del genere poteva tradursi in una giornata di assenza non coperta dall’indennità di malattia. Ora, però, l’INPS apre una possibilità diversa: in determinate condizioni, la malattia può essere riconosciuta a partire dal giorno precedente al rilascio del certificato medico. Una novità importante, che non elimina però tutti i limiti e richiede attenzione alle modalità con cui viene compilata la certificazione. Vediamo meglio nel dettaglio.
Malattia iniziata prima della visita: cosa cambia per i lavoratori
La novità nasce dal nuovo orientamento illustrato dall’INPS con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026. Il cambiamento riguarda il momento dal quale può essere riconosciuta la tutela economica per un’assenza dovuta a problemi di salute.
Finora, la regola generale collegava la decorrenza della malattia alla data in cui veniva rilasciato il certificato. Per riconoscere anche il giorno precedente era necessario, di norma, che il medico avesse effettuato una visita domiciliare.
Con il nuovo indirizzo, invece, il medico può attestare che la malattia è iniziata il giorno prima della visita, anche se il lavoratore è stato visitato in ambulatorio il giorno stesso e non a casa il giorno prima. Chiaramente, questa valutazione deve essere giustificata dalle condizioni cliniche del paziente.
Non si tratta, quindi, di una copertura automatica per tutte le assenze comunicate in ritardo. È la valutazione medica, riportata nella certificazione, a fare la differenza.
Un giorno di assenza può essere riconosciuto anche se il certificato arriva dopo
Per capire l’effetto pratico della nuova regola, basta pensare a un lavoratore che si sveglia con febbre alta e dolori tali da impedirgli di andare in fabbrica. Non riuscendo a ottenere subito una visita, si reca dal medico il giorno successivo. In una situazione del genere, il medico può indicare come data iniziale della malattia il giorno precedente, se ritiene che il quadro clinico consenta di farlo. In questo modo, anche la prima giornata di assenza può rientrare nella tutela previdenziale.
La possibilità riguarda dunque anche i lavoratori metalmeccanici e può interessare non soltanto il certificato iniziale, ma anche quelli che attestano la prosecuzione di una malattia o una ricaduta.
Naturalmente, la data precedente deve essere sostenuta dalla valutazione del medico. Il lavoratore non può decidere autonomamente di anticipare l’inizio della malattia e ottenere per questo il riconoscimento della giornata.
Attenzione al sabato, alla domenica e ai giorni festivi
La nuova possibilità incontra però un limite preciso quando il giorno che si vorrebbe coprire coincide con una giornata particolare del calendario. Infatti, la decorrenza anticipata non è ammessa se il giorno precedente al rilascio del certificato è un sabato, una domenica oppure una festività infrasettimanale. Per esempio, chi si è ammalato lunedì 5 ottobre, non ha potuto richiedere che il certificato partisse dal giorno prima, perché questo era giorno festivo (domenica 4 ottobre).
In questi casi, chi si ammala e non può attendere l’apertura dell’ambulatorio del proprio medico di famiglia deve rivolgersi alla continuità assistenziale, cioè alla guardia medica, per ottenere una valutazione sanitaria tempestiva.
Questo aspetto è importante soprattutto quando i sintomi compaiono nel fine settimana o in prossimità di una festività. Aspettare il primo giorno utile per contattare il medico potrebbe infatti lasciare una giornata senza la copertura prevista.
Cosa devono fare i lavoratori per non perdere la tutela
Per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, il nuovo orientamento rappresenta una possibilità in più quando una visita immediata non è disponibile. Rimangono però necessari alcuni accorgimenti per evitare problemi con la gestione dell’assenza:
- contattare il medico appena possibile, spiegando quando sono comparsi i sintomi e chiedendo una valutazione delle proprie condizioni. Soltanto il medico può stabilire se ci sono gli elementi per indicare una decorrenza dal giorno precedente;
- mantenere il rapporto con l’azienda. Il lavoratore deve continuare a comunicare tempestivamente l’assenza e a rispettare le procedure previste dal contratto collettivo e dalle disposizioni aziendali. Il cambiamento introdotto dall’INPS non cancella questi obblighi.
La circolare del 4 settembre 2026 segna dunque un’apertura rispetto al passato: in presenza delle condizioni richieste, anche una visita effettuata il giorno dopo l’inizio dei sintomi può consentire di riconoscere la malattia dalla giornata precedente. Per ottenere questa tutela, tuttavia, restano decisivi la valutazione clinica, la corretta certificazione e il rispetto delle regole previste nei casi in cui la visita non possa essere rinviata.




