Il Decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri dispone l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, vale a dire la mascherina. Sono ovviamente fatte salve disposizioni più restrittive, come quelle in vigore in questi giorni nella regione Lazio e Campania, di indossarla anche all’aperto.
La mascherina – dispone il Decreto – va indossata nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (anche se Conte ha raccomandato anche di indossarla quando si sta tra familiari) e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto ai non conviventi. Non va indossata invece a casa propria e se si fa sport.
Il Decreto inoltre sposta al 31 gennaio 2021 la scadenza dello stato di emergenza (prima era fissata al 15 ottobre).
Ma cosa prevede il Decreto per i luoghi di lavoro?
Per i luoghi di lavoro nulla cambia perchè devono ritenersi fatti salvi i Protocolli di Sicurezza e le linee guida anti-contagio previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Fanno eccezione anche le situazioni in cui vi è, nei pubblici esercizi e luoghi similari, “consumo di cibi e bevande”: per queste attività restando confermate le precedenti disposizioni per cui non vi è obbligo di indossare la mascherina a tavola e comunque durante il consumo.