Dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro il lavoratore in possesso dei requisiti di legge ha diritto alla NASpI e una delle domande più ricorrenti è se si perde o no il sussidio nel caso in cui si avvii o si conservi un’attività di lavoro autonomo già in essere.
NASpI, quando il lavoro autonomo fa perdere il diritto all’indennità INPS
Preliminarmente va ricordato che quando si inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata si perde il diritto alla NASpI, se il lavoratore non comunica all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda, se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa.
Inoltre, in caso di lavoro autonomo svolto mentre si percepisce l’indennità di disoccupazione NASpI il lavoratore perde il diritto al sussidio se il lavoratore percepisce redditi superiori a 4.800 euro l’anno.
Se le parti hanno concordato una prestazione superiore ai 4.800 euro annui al fine di conservare il diritto alla NASpI il lavoratore può proporre alla nuova azienda di poter ricevere il compenso nell’anno successivo a quello in cui è effettuata la prestazione, ciò al fine di non superare il ‘tetto’ dei 4.800 euro.
In altri termini se il mio compenso per lavoro autonomo è di 8.000 euro annui, per evitare di dover aprire la partita Iva e allo stesso tempo perdere il diritto alla NASpI, potrà concordare con l’azienda di ricevere 4.800 nel corso del 2021 e 3.200 nel 2022.
NASpI, quando il lavoro autonomo fa ridurre l’indennità INPS
In caso di lavoro autonomo svolto mentre si percepisce l’indennità di disoccupazione NASpI il lavoratore non perde il diritto al sussidio a condizione che da dette prestazioni il lavoratore percepisca redditi fino a 4.800 euro l’anno.
In questo caso però l’importo percepito a titolo di NASpI andrà incontro ad una riduzione pari all’80% dei redditi di lavoro autonomo che si prevede di ricevere, l’80% è rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Per conservare la prestazione ridotta è necessario inoltre che il beneficiario osservi questi adempimenti:
- comunichi all’INPS il reddito annuo presunto. In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l’attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo già nella domanda di NASpI e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, anche successivamente e comunque entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI -COM . In caso di attività autonoma intrapresa successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario di NASpI , entro un mese dal suo inizio, dovrà darne comunicazione all’INPS e dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI -COM. La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – comporta la decadenza dalla NASpI . Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma dovranno dichiarare il reddito annuale presunto ogni anno;
- che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti.
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