Un vera e propria rivoluzione investirà i beneficiari dell’Assegno mensile di invalidità.
Con un doppio Messaggio Inps tra il 14 e il 15 ottobre l’Istituto ha fatto sapere e poi meglio chiarito che “a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio [14 ottobre, ndr], l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971” sarà liquidato “solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario”.
Dunque, stando a quello che si apprende da ora in avanti, Inps erogherà l’Assegno solo a coloro che non lavorano – fermo restando i requisiti previsti per legge – e non anche a quelli che lavorano. Che, a partire dal mese di ottobre – quindi subito e senza preavviso – saranno tagliati fuori.
L’Istituto di Via Ciro Il Grande fa sapere che si è arrivati a questa determinazione a seguito di un orientamento costante della Corte di Cassazione, che in più sentenze, “è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale”.
Conseguentemente, ”lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019)”.
Il nuovo orientamento Inps riguarderà, come detto, tutti coloro che lavorano e a prescindere dal reddito. Inoltre, anche se non è dettagliato nel Messaggio è chiaro che il taglio al 100% dell’Assegno riguarda sia i lavoratori autonomi che i lavoratori dipendenti.
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