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Senza Green pass niente Cig, indennità di malattia o maternità: vediamo quando è vero

Nuovi dettagli in arrivo in tema di lavoro e green pass: chi non è in possesso di certificazione verde non potrà usufruire di maternità, assegni per il nucleo familiare, cassa integrazione o della malattia. Questa situazione è disciplinata dalla normativa normativa contenuta nel Dl 127/2021, anche se le regole sul green pass nei luoghi di lavoro si ritrovano anche nel Dpcm 12 ottobre 2021, n. 246/2021, in particolare per quanto riguarda i controlli.

Più specificamente è stato deliberato che fino al 31 dicembre che i lavoratori che non sono in possesso di green pass sono considerati assenti ingiustificati sul posto di lavoro. Ciò comporta che questi soggetti non potranno godere di tutti i diritti e le tutele garantite in un rapporto di lavoro, in particolare non hanno diritto a ricevere lo stipendio.

Sebbene venga comunque assicurata la conservazione del posto di lavoro, insieme alla retribuzione, verranno meno anche i vantaggi di natura previdenziale, di carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. Dunque, i giorni di assenza ingiustificata non contribuiranno a far maturare ferie e permessi retribuiti e comporteranno tra le altre cose anche la perdita della relativa anzianità di lavoro (questo è previsto in particolare per il pubblico impiego).

Nelle Faq pubblicate dal Governo viene specificato che il lavoratore considerato “assente ingiustificato” perchè non ha il Green pass perde diritto anche alle tutele previdenziali. Tra le tutele previdenziali a cui non ha diritto ci sono, oltre alla manca contribuzione per le giornate di assenza, anche le quote di assegni familiari, o indennità di malattia o maternità, o all’indennità Cig nel caso in cui dovesse verificarsi una sospensione dell’attività aziendale.

Sembra dunque certo che questa normativa sarà applicata a tutti gli eventi (malattia, cassa integrazione, maternità) che si verificheranno dopo la sua entrata in vigore – 15 ottobre –, mentre non è ancora chiaro se sia valida nei casi in cui questi eventi siano già iniziati, quelli in corso.

Prendiamo l’esempio di una lavoratrice entrata in maternità prima del 15 ottobre. Se si legge quello che prevede l’art.1 comma 6 del Dl 127/2021 la risposta appare evidente:

Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e’ considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati
“.

Stando a quanto stabilisce la norma il problema sembrerebbe riguardare i soli lavoratori che a partire dal 15 ottobre devono accedere al luogo di lavoro. Conseguentemente – continuando col nostro esempio – le donne entrate in maternità prima di quella data e – che proseguono – non dovrebbero perdere il diritto di usufruire di questa misura previdenziale anche in assenza del Green pass, che la legislazione pone come indispensabile solo per accedere al luogo di lavoro. Analoga situazione è quella dei lavoratori in cassa integrazione (è il caso di quella a zero ore) oppure la malattia.

La questione, invece, si pone sicuramente nel momento del rientro sul luogo di lavoro, in questo caso il Green pass è necessario. In assenza scattano da quel momento in poi i ‘tagli’ previsti dal decreto.

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