Se percepisco il Reddito di Cittadinanza, posso comunque fare domanda per ottenere la Naspi? La risposta è affermativa: le due misure, infatti, risultano compatibili, anche se vanno rispettati alcuni criteri.
Un soggetto già beneficiario dell’Rdc (come integrazione sul salario), dopo aver perso il lavoro, può quindi fare richiesta per l’indennità di disoccupazione, così come è possibile il contrario. Cioè che un percettore di Naspi in possesso dei requisiti necessari richieda il Reddito di cittadinanza, ma le due misure non sono totalmente cumulabili.
Le due misure, inoltre, presentano delle differenze strutturali: il Reddito di Cittadinanza è una forma di sostegno economico in favore dei nuclei familiari più disagiati, mentre la Naspi è un’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta alla singola persona dopo aver perso involontariamente l’occupazione.
Ciò significa che all’interno della stessa famiglia che percepisce l’RdC possono coesistere più soggetti beneficiari di Naspi, ma non più soggetti che beneficiano del Reddito. Tuttavia, la presenza nel nucleo di membri che percepiscono l’indennità di disoccupazione comporta una rimodulazione dell’ammontare del ‘Reddito’.
Un’altra differenza è riscontrabile nella durata:
- la NASpI spetta per la metà delle settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi);
- il RdC spetta per massimo 18 mesi (ma può essere rinnovato per altri 18).
Una similarità ravvisabile tra le due misure è che non ne vengono riconosciuti beneficiari coloro che hanno dato le dimissioni dal precedente impiego, a patto che non si tratti di dimissioni per giusta causa (queste utili ad accedere alla NASpI).
Nel caso di dimissioni la NASpI non può intervenire a sostegno del lavoratore poichè ha scelto di dimettersi. Mentre nel caso del Reddito di Cittadinanza, la misura esclude solo i membri del nucleo familiare che hanno presentato le dimissioni (i quali vengono esclusi dal parametro di scala di equivalenza per i successivi 12 mesi).
Ricordiamo – tuttavia – che per risultare beneficiari di NASpI si deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti minimi:
- aver versato contributi per almeno 13 mesi negli ultimi 4 anni precedenti alla domanda;
- aver maturato nell’ultimo anno almeno 30 giornate di lavoro effettivo: requisito che fino al 31 dicembre 2021 è sospeso e dovrebbe essere sospeso anche dal 1° gennaio 2022 con l’ok definitivo alla Manovra.
Reddito di cittadinanza e Naspi compatibili: quanto spetta
Il Reddito di Cittadinanza è una misura di sostegno al reddito familiare il cui importo varia in base ai componenti del nucleo e – ovviamente – all’ammontare del reddito, perciò, se uno o più membri della famiglia percepiscono l’indennità di disoccupazione, questo comporta una riduzione dell’ammontare dell’integrazione al reddito.
Per esempio, se in un nucleo familiare tutti i componenti sono disoccupati, allora percepiranno l’integrazione in misura piena in relazione alla fascia di reddito nella quale si trova il nucleo.
Se, invece, uno o più membri della famiglia percepiscono la Naspi, allora si terrà conto di questa indennità nel calcolo del reddito familiare, e in questo modo il nucleo vedrebbe l’integrazione del Reddito di Cittadinanza rimodulata e ridotta. Percepire o meno il Reddito di Cittadinanza, invece, non comporta una riduzione della Naspi.
Inoltre, va ricordato che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza non deve comunicare all’Inps che sta percependo la Naspi, ma è l’Istituto stesso che effettua il ricalcolo dell’RdC tenendo conto dell’indennità di disoccupazione percepita.
Reddito di Cittadinanza e Naspi compatibili: fa reddito l’ISEE
Il decreto 4/2019, poi convertito dalla legge 26/2019, tratta nello specifico della compatibilità tra Reddito di Cittadinanza e Naspi. All’art.2 comma 8 si legge:
“Il Rdc e’ compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) (( e dell’indennita’ di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL), di cui rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 15 )) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE“.
Ciò significa che la Naspi fa reddito e va indicata nell’ISEE e contribuisce ad aumentarne il valore, quindi bisogna prestare attenzione a non superare la soglia prevista per risultare beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
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