HomeEvidenzaBonus donne svantaggiate per due anni: cos’è e come funziona. I dettagli

Bonus donne svantaggiate per due anni: cos’è e come funziona. I dettagli

In seguito al via libera da parte della Commissione europea il 27 ottobre 2021 allo sgravio previdenziale per le assunzioni di donne svantaggiate previsto dalla legge di bilancio 2021, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, dando ai datori di lavoro ulteriori indicazioni su come agire.

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche di questo bonus.

Bonus donne svantaggiate: beneficiari

I beneficiari di questo sgravio fiscale sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, compresi quelli del settore agricolo. Sono escluse invece le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

Il bonus consiste quindi in uno sgravio del 100% sui contributi dovuti dal datore di lavoro fino ad un importo massimo di 6.000 euro all’anno. È valido per tutti i soggetti appena citati che assumono nei due anni 2021 e 2022 donne svantaggiate – la condizione di svantaggio deve sussistere alla data dell’assunzione – appartenenti alle seguenti categorie:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna e alcuni comuni del Centro-Nord), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, indipendentemente dall’età;
  • lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza limiti di età;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Bonus donne svantaggiate: requisiti

Il bonus sarà concesso solo a condizione che l’assunzione in questione realizzi un incremento occupazionale netto determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Inoltre, il datore di lavoro deve essere in regola con gli altri contributi e rispettare gli obblighi di legge.

Bonus donne svantaggiate: assunzioni

Lo sgravio previdenziale spetta solo per alcune tipologie di rapporto di lavoro, come quelle elencate di seguito:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato;
  • proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.

I contratti di lavoro per i quali spetta l’agevolazione si intendono sia full time che part time. Sono tuttavia esclusi rapporti di lavoro quali lavoro intermittente, occasionale e apprendistato.

Bonus donne svantaggiate: durata

Il bonus donne svantaggiate ha una durata variabile:

  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato o proroga di rapporto a termine;
  • 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.

Bonus donne svantaggiate: domande

Potranno quindi fare domanda tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli appartenenti al settore agricolo ma sono escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario. È stato possibile presentare la domanda già dall’11 novembre compilando e trasmettendo all’Inps il modulo “92-2021” presente all’interno del cassetto previdenziale di riferimento sul sito Inps. È necessario inviare tante comunicazioni quanti sono gli eventi incentivabili. Inoltre, nel suo messaggio n. 3809 l’Inps specifica che i datori di lavoro che hanno già utilizzato il modulo “92-2012” per chiedere l’esonero del 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, non dovranno rifare domanda in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata è valida anche per la fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.

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