Con uno degli ultimi Decreti sul PNRR il Governo ha istituto un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Lo prevede il Decreto Legge n. 36, emanato qualche giorno fa, che ora dovrà fare in Parlamento il suo iter di conversione in legge.
Lo stanziamento previsto dal Decreto è poco superiore ai 50 milioni di euro. Il diritto al ristoro non spetta a chiunque abbia subito un danno durante i mesi di occupazione nazista in Italia dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, ma solo a coloro che ai sensi di legge sono titolari di un credito contro la Germania accertato con sentenza passata in giudicato. Ciò significa che non è sufficiente una semplice domanda per avere il ristoro. Occorre una sentenza di condanna.
E se il danneggiato non ha mai fatto causa alla Germania? Sul punto il decreto è “elastico” in quanto prevede che, fino al 31 maggio 2022, possano essere avviate nuove domande di ricorso giudiziale per ottenere una sentenza di condanna contro la Germania. Dopodiché, in caso di sentenza favorevole alla vittima, e dopo il passaggio in giudicato, si potrà ottenere il risarcimento del fondo. I ricorsi giudiziali avviati dopo il 31 maggio 2022 per la legge sono da considerarsi decadute.
In altri termini, solo con una sentenza di accoglimento il Governo paga: a quel punto l’accesso al ristoro è automatico. Ma senza sentenza che accerti i fatti, come ad esempio la deportazione in campi lavoro, e le responsabilità non si può ottenere ristoro. Occorre fare molta attenzione perchè per riuscire ad ottenere una sentenza di condanna è necessario portare delle prove testimoniali o documentali. L’istanza giudiziaria può anche essere inoltrata, attraverso dei legali, da parte degli eredi delle vittime.
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