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FOCUS – Contagio del dipendente, quando viene tutelata la posizione del datore di lavoro

La Legge di conversione del DL Imprese è stata approvata ieri in via definitiva al Senato. Si attende solo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per i datori di lavoro riveste fondamentale importanza l’art. 29 bis il quale prevede che il datore di lavoro assolve il suo obbligo di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore ai sensi dell’art. 2087 del codice civile applicando le prescrizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”.

MA QUALI SONO LE PRESCRIZIONI ESSENZIALI CONTENUTE NEL PROTOCOLLO SICUREZZA-COVID19, IL CUI RISPETTO TUTELA LA POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO?

In pillole:

Obbligo di informazione verso tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità (es. distanziamento fisico, uso mascherina, obbligo di restare a casa con temperatura corporea oltre 37,5, ecc.).

Obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Obbligo di mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI), per i lavoratori e per i clienti, o altri soggetti esterni all’organico aziendale.

Obbligo di favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare, il più possibile, contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Prevedendo, ove possibile, una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Obbligo di stabilire delle regole per gli spostamenti all’interno dell’azienda al fine di favorire la corretta attuazione delle prescrizioni sul distanziamento interpersonale.

Obbligo di annullare le riunioni in presenza. Se necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

Obbligo di avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute in caso si verifichi un caso sintomatico in azienda. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.

Obbligo di costituire in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Obbligo, ai sensi del TU sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) di individuare e collaborare con il medico competente e il RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale).

Fonte: sito del Ministero del Lavoro (aggiornamento del 22 maggio 2020)

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