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In Gazzetta Ufficiale la legge che riduce la responsabilità del datore per Covid19: ecco gli effetti

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge n. 40/2020.

La legge converte, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, recante: «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

Il provvedimento più significativo in materia di lavoro è l’art. 29 bis, la norma che tutela la posizione del datore di lavoro in caso di contagio da Covid19 dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro.

La norma prevede che il datore di lavoro assolve il suo obbligo di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore ai sensi dell’art. 2087 del codice civile applicando le prescrizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”.

Occorre tuttavia chiarire che l’introduzione di questa norma non significa che non ci si potrà trovare imputati in un processo per contestazioni di reati in caso di malattie Covid-19 in azienda. Sarà tuttavia certamente più agevole, per il datore di lavoro chiamato in causa, riuscire a dimostrare di aver adottato, applicato e mantenuto le misure del protocollo anti-contagio, e quindi difendersi dalle accuse che gli saranno rivolte dal Pubblico Ministero.

I datori di lavoro e i loro preposti, quindi, unitamente agli RSPP, devono coglier l’opportunità offerta dall’integrale e precisa applicazione del Protocollo Sicurezza, che diventa nei fatti strumento essenziale a dimostrare l’insussistenza di colpe per aver agito con prudenza, diligenza e perizia a tutela della salute dei lavoratori.

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