HomeEvidenzaNASpI, la domanda si può trasformare in altra Prestazione: istruzioni INPS

NASpI, la domanda si può trasformare in altra Prestazione: istruzioni INPS

Le domande di indennità di disoccupazione ALAS potranno essere trasformate in domande di indennità di disoccupazione NASpI e viceversa.

È quanto disposto dal messaggio INPS 4581 del 20 dicembre scorso, in seguito alle richieste di chiarimento pervenute dalle Strutture territoriali in merito alla trasformazione di domande di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.

Vediamo la differenza tra le due prestazioni e cosa chiarisce l’Istituto Previdenziale.

NASpI e ALAS: differenze

NASpI e ALAS sono disciplinate da distinte disposizioni normative e le rispettive platee dei destinatari sono tra loro differenti:

  • l’indennità di disoccupazione NASpI è rivolta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;
  • l’indennità di disoccupazione ALAS è rivolta ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle predette ipotesi e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

Trasformare NASpI in ALAS e viceversa: si può fare

Nonostante le differenze elencate sopra, è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI, e viceversa. Allo stesso modo è possibile trasformare una domanda NASpI presentata al posto della DIS-COLL (e viceversa) o al posto della disoccupazione agricola (e viceversa).

Tale trasformazione è ammessa applicando due principi:

  • principio di conservazione dell’atto giuridico (art. 1367 c.v.), in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno;
  • principio di conversione dell’atto nullo (art. 1424 c.v.), in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza.

Le Strutture territoriali potranno dunque procedere alla trasformazione delle domande di ALAS in NASpI e di NASpI in ALAS esclusivamente su istanza dell’interessato, secondo modalità che verranno fornite alle Strutture territoriali con un apposito messaggio INPS separato.

Trasformare NASpI in ALAS e viceversa: cosa cambia nelle domande

Per la trasformazione della domanda di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando il proprio stato di disoccupazione e l’immediata disponibilità al lavoro, così come espressamente previsto dalla legge quando si presenta domanda per la NASpI.

Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, si fa presente che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

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