HomeEvidenzaStipendi NoiPA: Congedo Straordinario L.104 come viene pagato?

Stipendi NoiPA: Congedo Straordinario L.104 come viene pagato?

Il Congedo Straordinario spetta a tutti i lavoratori, pubblici o privati, in caso di familiare con disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) dura due anni (730 giorni), è destinato all’assistenza dei familiari disabili ed è retribuito in base all’ultimo stipendio del mese precedente la richiesta.

Il congedo biennale è stato istituito dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001.

In questa sede ci occuperemo solamente dell’aspetto economico della questione ed in particolare di tutti i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA.

Preliminarmente, per ottenere la prestazione, è necessario che il datore di lavoro (segreteria scolastica o ministero) emetta un decreto di concessione.

Il decreto viene trasmesso per il controllo preventivo all’ufficio competente (RTS per le scuole, UCB per i Ministeri) che poi lo trasmette all’ufficio stipendi per l’applicazione.

Congedo Straordinario L.104: indennità o stipendio?

Come abbiamo detto, al dipendente spetta un’indennità calcolata sull’ultimo stipendio percepito.

L’indennità non dà diritto a tredicesima, ferie, TFR/TFS, l’anzianità economica viene bloccata.

L’indennità però ha un limite massimo che non può essere superato, che nel 2023 è stato fissato dall’INPS in € 53.687,00.

In questa tabella mettiamo a confronto lo stipendio con l’indennità, evidenziando il trattamento previdenziale.

In questo caso possiamo notare nella parte superiore come è formato lo stipendio il mese antecedente la richiesta dell’indennità, mentre nella parte inferiore come Noipa trasforma le voci stipendiali in indennità.

Congedo Straordinario L.104: come viene pagato?

Dopo aver evidenziato nella parte superiore lo stipendio del mese precedente, nella parte inferiore è riportata l’indennità in due voci distinte.

NoiPA, per il calcolo, divide i componenti fondamentali da quelli accessori. Tale operazione è necessaria perché stipendio tabellare, IIS conglobata e indennità vacanza contrattuale devono essere maggiorate di 1/12.

Infatti, se notiamo la tabella, il lordo di € 1.784,89, riportato nell’esempio, è maggiore di € 1.653,18 del lordo stipendiale.

Un’altra cosa che si nota, è che l’indennità non è sottoposta alla ritenuta TFR/TFS in quanto, come abbiamo detto, non spetta.

Come possiamo notare, il netto liquidato per l’indennità è maggiore rispetto allo stipendio erogato nell’ultimo mese di servizio.

L’indennità, infatti, è maggiorata di un dodicesimo ma, nel mese di dicembre, in compenso la tredicesima mensilità non sarà erogata.

RIPRODUZIONE RISERVATA – I siti web che intendono riprodurre, anche parzialmente, i contenuti del presente articolo sono tenuti ai sensi della Legge sul Diritto di Autore, a citare la fonte "TuttoLavoro24.it" e a creare specifico link all'articolo. Abusi saranno segnalati a Google e Meta (Facebook) per l'immediata rimozione..
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisment -