Bonus 2.400€ stagionali domanda: turismo, ma anche per questi settori. E sugli agricoli…

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Con l’arrivo della circolare n. 65/2021  l’Inps ha anticipato la prossima attivazione della domanda per l’ottenimento del Bonus 2.400 previsto dal Decreto Sostegni che avverrà nei prossimi giorni, presumibilmente entro la settimana.

Inps ha anche comunicato che il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 31 maggio 2021.

La domanda non deve essere presentata da coloro che hanno già ricevuto i Bonus previsti dal Decreto Ristori di ottobre 2020, per i quali il pagamento è automatico.

BONUS 2.400€ STAGIONALI: DI QUALI SETTORI?

Il Bonus copre buona parte dei lavoratori che vantano un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato ‘stagionale’ o in somministrazione (attraverso le agenzie per il lavoro) ma solo se stipulato con:

  • aziende del turismo e degli stabilimenti termali individuati dai Codici Ateco elencati nella stessa circolare Inps;
  • imprese appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Per quanto riguarda le prime aziende l’elencazione è quella ‘tassativa’ Inps, come detto specificata nella stessa circolare in particolare al paragrafo 2 al quale si rinvia cliccando qui.

Per quanto riguarda i settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti balneari sembrerebbe che Inps abbia esteso il Bonus a tutti coloro che hanno avuto un contratto con causale espressamente riconducibile alla “stagionalità” con una qualsiasi azienda del commercio, dell’artigianato, dell’industria, della cooperazione, del terzo settore, ecc. La stagionalità è infatti prevista da buona parte dei contratti collettivi di lavoro, che hanno col tempo individuato diverse ipotesi di lavoro stagionale, oltre ad essere prevista dalla legge.

Insomma vi rientrerebbero ad esempio anche coloro che hanno lavorato – durante le scorse stagioni – alla preparazioni di panettoni, uova di pasqua, colombe, gelati, ecc., oppure addetti alle vendite presso gelaterie o yogurterie artigianali, e a tutte quelle attività tipicamente stagionali. Occorre chiarire che questa elencazione fatta a titolo esemplificativo è proposta da noi di TuttoLavoro24.it e non dall’Inps, ed è elaborata sulla base della nostra profonda conoscenza del variegato mondo produttivo.

BONUS 2.400€ STAGIONALI: REQUISITI

I requisiti che devono possedere questi lavoratori stagionali e in somministrazione sono i seguenti:

  • aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
  • aver lavorato per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

Inoltre alla data di presentazione della domanda i lavoratori:

  • non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità –
  • oppure non devono essere titolari di pensione.

Per i soli stagionali e in somministrazione del turismo e stabilimenti termali la legge prevede inoltre che non devono essere titolari di trattamento NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le due prestazioni sono quindi incompatibili.

Lo stesso requisito non è invece previsto per i lavoratori stagionali e in somministrazioni di settori diversi dal turismo.

BONUS 2.400€: E I BRACCIANTI AGRICOLI?

L’Inps stabilisce solo una espressa esclusione dal Bonus per gli stagionali del settore agricolo. Lo prevede espressamente la circolare dove si legge che continua ad esserci esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola”.

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