Può un lavoratore in cassa integrazione svolgere un’altra attività lavorativa nel periodo in cui percepisce l’indennità da parte dell’Inps, FSBA o Formatemp (le ultime due per i lavoratori artigiani e in somministrazione)?
Si e no. Insomma dipende. Inps infatti ha da sempre chiarito che è incompatibile un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per chi percepisce un ammortizzatore sociale in costanza di un altro rapporto di lavoro. Questa incompatibilità ‘radicale’ non c’è però in altri casi, ma vanno valutate altre circostanze.
Lo mette in evidenza Il Sole 24 Ore in edicola oggi che ricorda come un lavoratore sospeso che percepisce un ammortizzatore sociale può svolgere sia un lavoro autonomo che subordinato. Possono svolgere dunque lavori stagionali dove in questo periodo c’è una grande richiesta nonostante Federalberghi abbia denunciato nei giorni scorsi “la difficoltà di trovare lavoratori per l’estate e l’effetto ‘distorsivo’ del reddito di cittadinanza”.
Lavoro stagionale, che è per definizione un contratto a tempo determinato, è quindi compatibile. Tuttavia, ricorda il quotidiano economico, è importante che vengano osservate delle condizioni:
“Se il lavoratore sospeso in cassa integrazione ha un contratto di lavoro part-time, ad esempio, c’è piena cumulabilità fra il trattamento di integrazione salariale e il reddito percepito con un impiego a tempo determinato, purchè l’attività di lavoro sia svolta durante ore o periodi diversi da quelli previsti dall’attività lavorativa sospesa. In questo caso, i due trattamenti economici (cassa integrazione e remunerazione del nuovo impiego) si sommano, senza che sia necessario decurtare dalla cassa integrazione il reddito percepito, perchè non c’è sovrapposizione”.
Dunque c’è piena compatibilità allo svolgimento di prestazioni part-time per i lavoratori in cassa integrazione ma solo a condizione che non vi sia sovrapposizione tra gli orari della prestazione lavoratori nuova rispetto a quelli per cui è ‘in sospensione’ con intervento dell’ammortizzatore sociale. La prestazione lavorativa, finanche quella stagionale, può essere svolta infatti a condizione che avvenga in giorni ed orari diversi.
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