Il 24 giugno 2021 è stato pubblicato il messaggio Inps n. 2406, nel quale vengono date indicazioni circa la presentazione della domanda per ottenere quattro ulteriori quote del Reddito di Emergenza previste dal Decreto Sostegni bis.
Le quote sono accordate per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 alle famiglie che, nel momento in cui la domanda viene presentata, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito familiare riferito al mese di aprile 2021.
REDDITO DI EMERGENZA: DOMANDA
Come riportato nel sito dell’Inps, il Reddito di Emergenza può essere richiesto all’Istituto esclusivamente on line entro il 31 luglio 2021, dopo aver presentato la domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021 attraverso due canali:
- il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso di SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Dunque, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021.
REDDITO DI EMERGENZA: LE INCOMPATIBILITA’
Nel sito dell’Istituto viene specificato che le ulteriori quattro quote di Rem non sono compatibili con:
a) le indennità COVID-19 come il Bonus 2.400 euro o Bonus 1.600 euro, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo (800 euro) e della pesca (950 euro);
b) le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare (importo Rem), individuata in relazione alla composizione del nucleo (quindi lo può percepire anche chi è in cassa integrazione a condizione che l’importo Rem sia più alto dell’indennità cig);
d) il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.
Per altre informazioni relative al Reddito di Emergenza, ai requisiti e per conoscere i diversi importi in base al nucleo familiare clicca qui.
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