La disoccupazione agricola è un’indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Possono richiederla sia gli operai a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno di competenza della prestazione sia gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno a cui l’indennità si riferisce.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: I BENEFICIARI
Come specificato nella circolare Inps n.69 del 23 aprile 2020 ancora in vigore, per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2021, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti all’anno precedente. Con riferimento agli operai a tempo indeterminato assunti e licenziati nel 2021, invece, è richiesto che abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.
L’Istituto, inoltre, tratta l’ipotesi in cui lo stesso lavoratore, titolare di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, acceda alla cassa integrazione in deroga sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso. In questo caso, al lavoratore che in virtù della prevalenza del lavoro agricolo accede alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2021, per calcolare il valore dell’indennità saranno valorizzati solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure il lavoratore può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello per cui si richiede la disoccupazione. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il cittadino che richiede la prestazione ha l’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: ISCRIZIONE ELENCHI NOMINATIVI
Ogni anno l’Inps pubblica gli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati che costituiscono il titolo necessario per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali, come l’indennità di disoccupazione agricola. L’Istituto compila annualmente gli elenchi con i nominativi dei lavoratori agricoli subordinati sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati tramite il modello DMAG dal datore di lavoro.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: OPERAI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021, che nel medesimo anno hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2021, i periodi di trattamenti di integrazione salariale in deroga saranno utili ai predetti fini limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
Per assicurare le stesse tutele alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, la disciplina per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno fruito sia della CISOA, sia della cassa integrazione in deroga. Anche in questo caso, i trattamenti di integrazione salariale saranno valorizzati, ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2021, limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: REQUISITO CONTRIBUTIVO
L’Inps chiarisce, riguardo al perfezionamento del requisito contributivo delle 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente informando che i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021. Allo stesso fine, agli operai agricoli a tempo indeterminato saranno equiparate a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga riferite al 2021 e i periodi di CISOA, nonché i periodi di CIGO con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge 240/1984.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: CALCOLO INDENNITÀ
L’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di riferimento della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020), dal quale vengono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (espatrio definitivo). Per il 2021, alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, fruiti nello stesso anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) a causa dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite, e i periodi di CIGO fruiti dagli OTI.
L’indennità di disoccupazione agricola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione. Dal momento che si verifica un incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione sono indennizzabili per il 2021 un limite di 183 giornate.
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: RETRIBUZIONE
Per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione (art. 1 del D.L. n. 338/89, conv. in legge n. 389/89). A titolo di contributo di solidarietà dall’importo calcolato secondo questi parametri viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva.
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