E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) in vigore da oggi, 5 maggio 2023, contenente le misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Il Decreto interviene quindi sulle misure di sostegno e inclusione sociale con una revisione del reddito di cittadinanza, sostituito dall’Assegno per l’Inclusione. Vediamo nel dettaglio i requisiti e chi sono i soggetti beneficiari.
Assegno per l’inclusione 2024: cos’è?
L’assegno per l’inclusione è la nuova misura di sostegno economico, di inclusione sociale e professionale, rivolta a soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, il beneficio decorre dal 1° gennaio 2024.
E’ riconosciuto ai nuclei familiari su richiesta di uno dei suoi componenti, in cui all’interno sono presenti almeno uno di questi soggetti:
- persona con disabilità;
- minorenni;
- componente di età uguale o superiore a 60 anni.
Assegno di inclusione 2024: nuovi requisiti
I nuclei familiari che hanno almeno al loro interno, un minorenne, disabile o ultra sessantenni, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, devono possedere specifici requisiti:
- con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di soggiorno e di residenza, il richiedente deve essere:
- cittadino dell’UE o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno anche permanente, oppure cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o avere lo status di protezione internazionale;
- avere la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi;
- avere un valore ISEE valido non superiore a 9.360 euro, tale valore è rimodulato nel caso di nuclei familiari con minorenni;
- reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- patrimonio immobiliare, definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore a 30.000 euro;
- patrimonio mobiliare definito ai fini ISEE, non superiore a 6.000 euro, aumentata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo, i predetti massimali sono ulteriormente aumentati per ogni componente in condizioni di disabilità;
- nessun possesso e disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta;
- nessun possesso e disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Assegno inclusione 20203: importo e integrazioni
L’assegno è pari a 6.000 euro annui, tale importo è elevato a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.
E’ riconosciuta un’ integrazione del reddito per quei nuclei che risiedono in un abitazione concessa in locazione, risultante da regolare contratto registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato a fini ISEE e fino ad un massimo 3360 euro, ovvero di 1.800 euro anni se il nucleo è composto da persone, tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 e da altri familiari che vertono in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza
Assegno inclusione 2024: durata
L’assegno spetta per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 previa sospensione di almeno un mese.
Assegno di inclusione 2024 e Patto di attivazione digitale
I nuclei familiari che beneficiano dell’assegno, una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Da tale obbligo sono esclusi i pensionati, gli ultra sessantenni e i disabili.
Il beneficiario dell’assegno è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- offerta di lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale senza limiti di distanza;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio;
- se si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time non inferiore al 60%;
- se la retribuzione risulta non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL di cui all’art 51 del DLGS del 15 giugno 2015 n.81.