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Bonus Edilizi 2023: via alle Comunicazioni

Con il messaggio del 18 aprile Agenzia delle Entrate aveva comunicato la modalità di fruizione dei crediti non ancora utilizzati da cessione o sconto in fattura riferite alle detrazioni da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.

A partire dal 2 maggio 2023 i crediti non ancora utilizzati possono essere ripartiti in 10 anni e tale comunicazione va effettuata nell’area riservata del sito Agenzia Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Piattaforma Cessione Crediti ” 2023: a cosa serve?

La “Piattaforma Cessione Crediti” serve per trasmettere telematicamente le comunicazioni con cui è possibile aderire alla lunga rateizzazione dei crediti non ancora utilizzati, ed effettuare un’interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

La piattaforma può essere utilizzata dai titolari dei crediti e dai fornitori che hanno applicato lo sconto o dai cessionari dei bonus. Agenzia delle Entrate nei giorni precedenti ha provveduto all’ aggiornamento del manuale e della piattaforma stessa.

Per scaricare il manuale della “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti” in formato PDF clicca qui

Bonus edilizi 2023: quali crediti possono essere rateizzati in 10 anni?

Possono essere rateizzati i crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, comunicate all’Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2023. 

Si precisa che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche se acquisita per cessioni del credito successive alla prima opzione e non utilizzata in compensazione con il modello F24, può essere rateizzata in 10 rate annuali dello stesso importo a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La comunicazione può riguardare anche una sola parte del residuo disponibile in quel momento e con successive comunicazioni, può essere rateizzata anche in più soluzioni la restante parte e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non potrà essere né ceduta e ripartita, inoltre se non vengono utilizzate nell’anno di riferimento non possono essere fruite negli anni successivi e né richieste a rimborso.

Bonus edilizi 2023: codici tributo

La nuova ripartizione, può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus  (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus  (codici tributo 7708 e 7718), relative al Sismabonus  (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e al Bonus barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).

Bonus edilizi 2023: come comunicare la rateizzazione?

I fornitori e i cessionari a partire dal 2 maggio, possono comunicare online la volontà di optare per la rateizzazione lunga, tramite la nuova funzione all’interno della “Piattaforma cessione crediti” raggiungibile all’interno dell’ area riservata del sito Agenzia Entrate.

Per accedere al servizio occorre dapprima autenticarsi e seguire il percorso “Servizi” – “Agevolazioni” – “Piattaforma Cessione Crediti”.

  • selezionala la funzione “Ulteriori rateazione”.

Si fa presente che per comunicare la ripartizione dei crediti residui in 10 rate annuali occorre prima di tutto:

  • individuare la rata originaria da ripartire, indicando l’anno di riferimento e/o il codice tributo. L’applicativo, attraverso l’anno e il codice tributo, mostra le rate per le quali è possibile beneficiare dell’agevolazione;
  • una volta scelta la rata da suddividere, cliccando il pulsante “Conferma”, una finestra renderà visibile il riepilogo del risultato ottenuto dal frazionamento in 10 quote.
    La ripartizione è irreversibile e non può essere annullata o modificata, tale ripartizione è immediatamente efficace e il credito originario viene scalato dal plafond disponibile per il corrispondente importo e sostituito dalle nuove rate che ne sono derivate.
RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].
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