Stagionali, più facile assumerli per Natale: novità dal DDL Lavoro

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Tra i lavoratori stagionali rientreranno anche coloro che vengono chiamati a lavorare in circostanze eccezionali per far fronte a periodi dell’anno particolarmente intensi.

Lo ha stabilito il DDL Lavoro collegato alla legge di Bilancio, che il Senato ha approvato nella giornata di mercoledì 11 dicembre con 81 voti favorevoli.

Cosa cambia per gli stagionali

I lavoratori stagionali (sul cui contratto è apposto un termine) non saranno solo quelli elencati dal Dpr del 1963.

Il disegno di legge Lavoro collegato alla Manovra introduce una nuova interpretazione, secondo la quale nei cosiddetti “stagionali” individuati dal suddetto Dpr del 1963 vi rientrano anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno. Ma anche per le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, compresi quelli già stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

Ciò significa che ci saranno meno vincoli per assumere lavoratori stagionali: lo si potrà fare, per esempio, in prossimità delle festività natalizie, qualora fosse necessaria ulteriore forza lavoro nelle attività commerciali. Oppure nei campi, per svolgere specifiche attività circoscritte a determinati periodi dell’anno.

Le altre novità

Il Collegato Lavoro mette in atto una serie di interventi che intendono semplificare e migliorare il lavoro. Non solo quello stagionale, ma anche quello agile e di apprendistato.

Lo smart-working, per esempio, sarà consentito anche per le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro. Per quanto riguarda l’apprendistato, sono stati stanziati 15 milioni di euro da destinare alle attività di formazione professionalizzante promosse dalle Regioni e dalle Province autonome per tutte le tipologie di apprendistato.

Infine, il Collegato Lavoro stabilisce che se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal CCNL o, in mancanza di una previsione contrattuale, oltre i 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.