Arrivano chiarimenti importanti dall’INPS dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026. L’Istituto ha confermato l’aumento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare e ha indicato anche le tempistiche di pagamento. L’adeguamento scatterà a partire da giugno 2026, quando saranno riconosciuti anche gli arretrati maturati da gennaio.
A chi spetta l’aumento e quali invalidità sono coinvolte
Entrando nel dettaglio, la misura riguarda i cosiddetti “grandi invalidi” di guerra o per servizio, cioè dipendenti pubblici titolari di pensione privilegiata. Si tratta di soggetti con invalidità molto gravi, individuate nella tabella E allegata al DPR 915/1978.
Parliamo, ad esempio, di persone affette da cecità totale, perdita di più arti, paralisi causate da lesioni del sistema nervoso centrale o gravi alterazioni delle facoltà mentali. Rientrano nella platea anche coloro che hanno subito amputazioni importanti o danni irreversibili alla vista.
Inoltre, la prestazione spetta anche ai grandi invalidi insigniti di medaglia d’oro al valor militare, indipendentemente dalla specifica categoria di invalidità riconosciuta.
Importi aggiornati: da 878 a 1.000 euro al mese
Passando agli importi, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare aumenta in modo significativo. Fino al 31 dicembre 2025, l’importo era pari a 878 euro mensili.
Dal 1° gennaio 2026, invece, sale a 1.000 euro al mese per le invalidità più gravi. Per le altre categorie previste (come lettere B, C, D ed E n.1), l’importo passa da circa 439 euro a 500 euro mensili.
L’aumento è stato disposto dall’articolo 1, comma 922 e seguenti della legge n. 199/2025 e rappresenta un rafforzamento concreto del sostegno economico per queste categorie particolarmente fragili.
Pagamenti, arretrati e come fare domanda
A questo punto, è fondamentale chiarire le modalità di pagamento. L’INPS ha specificato, nel messaggio n. 1269/2026, che l’adeguamento sarà effettuato a giugno 2026. In quella mensilità saranno corrisposti anche gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a maggio.
La prestazione è esentasse, non reversibile ai superstiti ed è erogata automaticamente a chi già ne beneficiava nel 2025. Chi invece non ha mai percepito l’assegno dovrà presentare domanda alla Direzione dei servizi del tesoro.
Infine, è bene ricordare che il diritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, facendo fede la data di spedizione della raccomandata.




