Malattia e Aspettativa: Quando l’INPS Paga Solo il 66% in Busta Paga

Quando una malattia si prolunga tra la fine di un anno e l’inizio di quello successivo, molti lavoratori si aspettano che l’indennità Inps riparta automaticamente dal 1° gennaio. In realtà non sempre è così. La situazione cambia soprattutto per chi si trova in aspettativa non retribuita dopo aver superato il periodo di comporto.

Il limite dei 180 giorni e la ripartenza nel nuovo anno

In generale, l’Inps paga l’indennità di malattia fino a un massimo di 180 giorni per ogni anno solare. Una volta raggiunto questo limite, i pagamenti si fermano fino al 31 dicembre.

Se però la malattia continua anche nell’anno successivo e il rapporto di lavoro è ancora attivo, dal 1° gennaio l’Inps può riprendere a pagare. Questo vale nei casi ordinari, cioè quando il lavoratore non è in una situazione di sospensione del rapporto.

Aspettativa dopo il comporto: cosa cambia

Molti contratti collettivi, compreso quello dei metalmeccanici, prevedono un periodo di aspettativa non retribuita per evitare il licenziamento dopo il superamento del comporto. In questa fase il lavoratore conserva il posto, ma non percepisce stipendio e non matura contributi.

Questa sospensione ha effetti diretti sull’indennità di malattia. L’Inps, infatti, distingue due situazioni precise in base alla durata della sospensione al 1° gennaio.

Sospensione sotto i 60 giorni: indennità ridotta ma garantita

Il caso più importante riguarda chi è in aspettativa da meno di 60 giorni al 1° gennaio. In questa situazione, anche se il rapporto è sospeso, il lavoratore ha comunque diritto all’indennità di malattia.

L’Inps riprende quindi a pagare dal 1° gennaio, ma con una riduzione: l’importo viene riconosciuto nella misura dei 2/3, cioè circa il 66% rispetto al trattamento normale.

Inoltre, il pagamento non passa dal datore di lavoro ma avviene direttamente da parte dell’Inps. Questo perché, essendo il rapporto sospeso, non è possibile effettuare il conguaglio in busta paga.

Diverso invece il caso di sospensione superiore a 60 giorni: qui l’indennità non spetta fino alla ripresa del lavoro. Per questo motivo è fondamentale verificare la durata dell’aspettativa al cambio d’anno, perché può fare la differenza tra ricevere o meno l’indennità.