La nuova normativa sulla trasparenza retributiva approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, in recepimento della direttiva europea 2023/970, coinvolge anche il mondo della scuola e introduce diritti finora poco discussi nelle istituzioni scolastiche.
Docenti, personale ATA, educatori e dirigenti scolastici potranno infatti chiedere informazioni sui livelli retributivi medi e sui criteri utilizzati per attribuire compensi e incarichi. Un cambiamento che punta a rafforzare trasparenza ed equità, ma che rischia di aprire anche numerose criticità organizzative.
La norma si applica anche alle istituzioni scolastiche
Il decreto riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati, comprese quindi le scuole statali. Rientrano nel perimetro della disciplina docenti di ruolo e supplenti, personale ATA, educatori e dirigenti scolastici.
Il diritto alla trasparenza, però, non si attiva automaticamente. È il lavoratore che deve presentare una richiesta formale per ottenere le informazioni previste dalla normativa.
Chi è il datore di lavoro nella scuola
Uno dei primi dubbi riguarda il soggetto a cui rivolgersi. Nella scuola il datore di lavoro, dal punto di vista giuridico e funzionale, è il dirigente scolastico. È lui che esercita i poteri datoriali, organizza il lavoro, assegna incarichi e attribuisce compensi accessori.
Di conseguenza, eventuali richieste di trasparenza retributiva dovranno essere indirizzate direttamente al dirigente scolastico e non al Ministero, all’Ufficio scolastico regionale o al MEF.
Cosa potranno chiedere docenti e ATA
Il personale scolastico potrà chiedere i livelli retributivi medi della propria categoria, distinti anche per genere, oltre ai criteri utilizzati per assegnare compensi accessori, incarichi retribuiti e progressioni economiche.
La normativa, tuttavia, tutela la privacy dei lavoratori. Non sarà quindi possibile ottenere nomi dei colleghi, stipendi individuali o buste paga nominative. I dati dovranno essere forniti in forma aggregata e anonima.
Nel comparto scuola il tema è particolarmente delicato perché gli stipendi base sono stabiliti dal contratto nazionale e risultano sostanzialmente uniformi a parità di ruolo e anzianità. Le differenze emergono soprattutto nella parte accessoria della retribuzione: fondi FIS, funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi, progetti PNRR e attività retribuite con risorse specifiche.
Le difficoltà operative nelle scuole
Uno degli aspetti più problematici riguarda la gestione concreta delle richieste. Nelle scuole le informazioni economiche sono spesso distribuite tra segreteria, DSGA e sistemi contabili non sempre immediati da consultare. Può quindi accadere che il dirigente scolastico non abbia una disponibilità immediata dei dati richiesti.
Questo però, secondo l’impianto della norma, non costituisce una giustificazione valida. Il dirigente ha comunque l’obbligo di attivarsi per acquisire le informazioni, richiederle agli uffici amministrativi e ricostruire i criteri utilizzati. La risposta dovrà arrivare entro due mesi dalla richiesta del dipendente.
Anche eventuali inefficienze organizzative interne — come carenza di personale, mancanza di competenze o difficoltà dei sistemi informatici — non possono limitare il diritto alla trasparenza.
Cosa succede se la scuola non risponde
Se entro due mesi la risposta non arriva, oppure risulta incompleta o evasiva, il dipendente potrà inviare un sollecito formale, rivolgersi alla RSU o ai sindacati e segnalare l’inadempienza agli organismi competenti.
La sensazione è che la nuova disciplina possa avere nella scuola un impatto soprattutto organizzativo e culturale. Più che sugli stipendi tabellari, già rigidamente definiti dal contratto nazionale, il vero effetto della norma potrebbe riguardare la gestione delle risorse accessorie e la necessità, per le scuole, di rendere più chiari e documentabili i criteri con cui vengono distribuiti incarichi e compensi.




