Il decreto-legge n. 89/2026 introduce una novità molto attesa dalle imprese dell’autotrasporto. A partire dal 1° ottobre 2026 si riducono infatti i tempi per ottenere il riconoscimento del recupero delle accise sul gasolio commerciale attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Il termine passa da 60 a 30 giorni, consentendo alle aziende di recuperare più rapidamente le somme spettanti tramite compensazione nel modello F24.
La misura rientra tra gli interventi concordati dal Governo con le associazioni di categoria nell’ambito della vertenza dell’autotrasporto.
Cosa cambia per il recupero delle accise
L’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 89/2026 dimezza il termine necessario per la formazione del silenzio-assenso sulle domande di rimborso accise.
Fino ad oggi, dopo la presentazione della dichiarazione trimestrale dei consumi, l’impresa doveva attendere 60 giorni senza contestazioni da parte dell’Ufficio delle Dogane per poter considerare riconosciuto il credito.
Con la nuova norma il termine viene ridotto a 30 giorni. Questo significa che, trascorso un mese dalla presentazione della dichiarazione senza rilievi da parte dell’amministrazione, il rimborso potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24.
L’obiettivo dichiarato è migliorare la liquidità delle imprese di autotrasporto, consentendo un recupero più veloce delle somme maturate.
Da quando si applica il termine di 30 giorni
La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° ottobre 2026. La decorrenza non è casuale. La riduzione dei termini si applicherà infatti alle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2026.
In pratica, saranno interessati i consumi di gasolio effettuati tra luglio e settembre 2026.
Le imprese potranno presentare le relative dichiarazioni nel mese di ottobre e, in assenza di osservazioni da parte dell’Ufficio delle Dogane, il silenzio-assenso si formerà dopo 30 giorni anziché dopo 60.
Chi può beneficiare del recupero delle accise
Il recupero delle accise continua a essere riconosciuto alle imprese che svolgono attività di autotrasporto merci per conto terzi.
L’agevolazione riguarda i consumi effettuati con veicoli:
- di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- appartenenti alla classe ambientale Euro 5 ed Euro 6;
- utilizzati per attività di autotrasporto merci.
Il beneficio consiste nel recupero della differenza tra l’aliquota ordinaria applicata al gasolio e all’HVO e l’aliquota agevolata prevista per il cosiddetto gasolio commerciale.
Le somme riconosciute possono essere utilizzate in compensazione tramite modello F24.
Arrivano anche altri 200 milioni per il credito d’imposta sul gasolio
Lo stesso decreto-legge n. 89/2026 contiene un ulteriore intervento economico a favore del settore. L’articolo 2, comma 1, stanzia infatti altri 200 milioni di euro per estendere anche al mese di giugno 2026 il credito d’imposta destinato a compensare il maggiore costo del carburante.
La misura si aggiunge ai 100 milioni già previsti dal decreto-legge n. 33/2026, convertito nella legge n. 79/2026. Il contributo è destinato alle imprese di autotrasporto merci con sede o stabile organizzazione in Italia, iscritte all’Albo degli Autotrasportatori e operanti con veicoli Euro V o superiori di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate.
L’agevolazione sarà calcolata sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026 rispetto ai prezzi registrati nel mese di febbraio 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il credito d’imposta:
- non sarà soggetto al limite annuale di 250.000 euro previsto dalla legge finanziaria;
- potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 2026;
- non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa;
- non sarà rilevante ai fini IRAP;
- sarà cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché il cumulo non superi la spesa effettivamente sostenuta.
Per rendere operativa la misura si attende ora il decreto interministeriale MIT-MEF-MASE che dovrà definire criteri e modalità di assegnazione delle risorse.




