Dal 1° luglio 2026 scatta l’aumento dell’assegno di incollocabilità, la prestazione economica erogata dall’INAIL ai lavoratori e alle lavoratrici che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non possono beneficiare dell’assunzione obbligatoria prevista per le categorie protette. Grazie alla rivalutazione annuale, l’importo mensile sale a 312,55 euro. Si tratta di una misura importante per chi si trova in condizioni di particolare difficoltà lavorativa a seguito di eventi tutelati dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Assegno di incollocabilità: importo rivalutato a 312,55 euro
L’aumento è stato definito dal Ministero del Lavoro attraverso il decreto n. 56 del 2026 e recepito dall’INAIL con la circolare n. 26/2026.
La rivalutazione è stata calcolata sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che nel periodo 2024-2025 è risultata pari all’1,4%.
Di conseguenza, l’importo dell’assegno passa da 308,23 euro a 312,55 euro mensili a partire dal 1° luglio 2026. Come avvenuto negli anni precedenti, il conguaglio delle somme spettanti sarà effettuato con il pagamento del mese di agosto. L’assegno viene corrisposto ogni mese insieme alla rendita INAIL.
Come viene pagato l’assegno
Le somme possono essere accreditate attraverso diverse modalità.
È possibile ricevere il pagamento su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito nominativo bancario o postale oppure su una carta prepagata dotata di codice IBAN.
Per chi risiede all’estero resta disponibile l’accredito tramite gli istituti convenzionati con l’INPS. Inoltre, per importi non superiori a 1.000 euro, è consentito anche il pagamento in contanti presso gli sportelli bancari o postali.
Chi può ottenere la prestazione
L’assegno di incollocabilità spetta ai lavoratori che, a seguito di infortunio o malattia professionale, non possono essere inseriti nelle liste per l’assunzione obbligatoria.
Tra i requisiti richiesti vi è un’età inferiore a quella pensionabile, che dal 2026 è fissata a 67 anni. È inoltre necessario possedere un grado di inabilità non inferiore al 34% per gli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 2006 oppure una menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per gli eventi successivi al 1° gennaio 2007.
Una delle novità più rilevanti riguarda proprio il requisito anagrafico. Dal 1° gennaio 2026 il limite è stato elevato da 65 a 67 anni e sarà adeguato automaticamente alle future variazioni dell’età pensionabile, come previsto dal decreto sicurezza sul lavoro n. 159/2025.
Domanda all’INAIL: come presentarla
L’assegno non viene riconosciuto automaticamente e deve essere richiesto dagli interessati.
La domanda può essere presentata direttamente presso la sede INAIL competente, tramite posta ordinaria, PEC oppure con l’assistenza di un patronato.
Nell’istanza devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente, la descrizione dell’invalidità lavorativa ed eventuale extralavorativa e deve essere allegata la copia di un documento d’identità valido.
Una volta accolta la richiesta, il pagamento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e continua per tutto il periodo in cui risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa.




