Aumentano i Bonus in Busta Paga: 5% e 15%. Nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano nuovi chiarimenti sui bonus della detassazione prevista dalla legge di Bilancio 2026 per gli aumenti di stipendio e per alcune indennità riconosciute ai lavoratori dipendenti. Con la circolare n. 3 del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai principali dubbi interpretativi, spiegando in quali casi si applica l’imposta sostitutiva del 5% e quando, invece, trova applicazione quella del 15%.

Le precisazioni interessano tutti i lavoratori del settore privato ai quali viene applicato un Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e che hanno un reddito 2025 non superiore a 33.000 euro (di recente in Parlamento è stata bocciata la proposta di elevare la soglia a 35.000 euro).

Detassazione al 5%: quali somme rientrano nell’agevolazione

L’imposta sostitutiva del 5% riguarda gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026 in applicazione dei rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026.

La circolare chiarisce che il beneficio non riguarda soltanto gli aumenti dei minimi tabellari, ma si estende anche agli incrementi delle indennità corrisposte mensilmente e collegate alla normale prestazione lavorativa, come ad esempio le indennità di cassa o altre indennità variabili riconducibili alla retribuzione ordinaria.

La tassazione agevolata si applica inoltre agli aumenti riconosciuti con effetto retroattivo, anche se riferiti a periodi precedenti alla firma del contratto, purché non si tratti di somme erogate a titolo di una tantum.

L’Agenzia precisa inoltre che il 5% si applica anche quando gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto assorbono un superminimo individuale (e non solo collettivo, come indicato nella precedente circolare del 24 febbraio 2026) o altri elementi retributivi analoghi, nonché agli incrementi che incidono sulla retribuzione delle ferie, delle festività soppresse, sull’eventuale gratifica feriale e sul trattamento economico previsto dai CCNL per la festività del 4 novembre.

Detassazione al 15%: lavoro notturno, festivo e turni

Diverso è invece il regime previsto per le maggiorazioni e le indennità legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per tutto il 2026 tali somme possono beneficiare di un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite massimo di 1.500 euro di imponibile.

L’agevolazione interessa le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo, svolto nel giorno di riposo settimanale e le indennità previste per il lavoro a turni.

La circolare specifica che rientrano nella detassazione anche la maggiorazione per il lavoro prestato di domenica, anche quando non coincide con il giorno di riposo settimanale, l’intera retribuzione dello straordinario notturno e festivo e, nei settori in cui è prevista dal contratto nazionale, anche l’indennità di pernottamento.

Reperibilità e quando l’agevolazione non si applica

Tra i chiarimenti più rilevanti figura quello relativo alle indennità di reperibilità.

L’Agenzia delle Entrate conferma che anche queste possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 15% quando sono previste dal CCNL per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo o per il lavoro a turni. L’agevolazione spetta anche se il lavoratore, durante il periodo di reperibilità, non viene concretamente chiamato a prestare servizio, poiché l’indennità remunera comunque la disponibilità garantita al datore di lavoro.

La circolare ricorda infine che entrambe le agevolazioni, quella del 5% e quella del 15%, spettano esclusivamente quando il datore di lavoro applica un Contratto collettivo nazionale. In assenza di un CCNL, le imposte sostitutive non possono essere applicate.