Operai Agricoli: è Ufficiale il Salario Giusto. Non Solo Paga Base: Tutti gli Elementi del TEC

Con il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti 2026-2029, le parti sociali hanno recepito una delle novità introdotte dal decreto-legge 1° maggio 2026 n. 62, disciplinando il Trattamento Economico Complessivo (TEC), parametro destinato a diventare centrale nella determinazione del cosiddetto “salario giusto”.

Il nuovo contratto firmato da Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, chiarisce che la retribuzione del lavoratore agricolo non coincide esclusivamente con il salario minimo previsto dal CCNL. Il trattamento economico deve infatti comprendere anche tutti gli elementi economici riconosciuti in modo continuativo dal contratto collettivo nazionale e dai contratti provinciali, valorizzando così l’intero sistema di tutele economiche e di welfare costruito dalla contrattazione.

Cos’è il Trattamento Economico Complessivo

Il TEC rappresenta l’insieme delle componenti economiche che costituiscono il valore del rapporto di lavoro. Non viene quindi considerata soltanto la paga base, ma anche tutte le ulteriori voci retributive e i trattamenti continuativi previsti dalla contrattazione collettiva.

Il rinnovo distingue espressamente tra operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e operai agricoli a tempo determinato (OTD), prevedendo un elenco dettagliato delle componenti che concorrono alla formazione del trattamento economico.

Le voci del TEC per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI)

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il Trattamento Economico Complessivo comprende:

  • salario contrattuale previsto dall’articolo 50 del CCNL, definito dai contratti provinciali secondo i criteri dell’articolo 31 e fissato per singole figure o gruppi di figure;
  • generi in natura o relativo valore economico quando riconosciuti per contratto o per consuetudine;
  • tredicesima mensilità;
  • quattordicesima mensilità;
  • ferie;
  • scatti di anzianità;
  • welfare contrattuale integrativo nazionale erogato dall’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN), comprensivo del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FISA) oppure, in alternativa, della quota aggiuntiva di retribuzione prevista dal CCNL, oltre alle prestazioni equivalenti;
  • Fondo nazionale di previdenza complementare Agrifondo;
  • welfare contrattuale territoriale erogato dagli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali (EBAT) o dalle Casse extra legem, oppure, in alternativa, della quota aggiuntiva prevista dal contratto provinciale, oltre alle prestazioni equivalenti;
  • maggiorazioni retributive previste dal CCNL o dal contratto provinciale, comprese quelle per lavoro straordinario, festivo, notturno o a turni;
  • erogazioni collegate alla produttività, alla qualità e agli altri elementi di competitività, oppure la specifica quota economica eventualmente prevista in loro sostituzione;
  • elemento economico eventualmente corrisposto per compensare il periodo di carenza contrattuale;
  • altre indennità e trattamenti previsti dal CCNL o dal contratto provinciale.

Le componenti previste per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD)

Per gli operai agricoli a tempo determinato il contratto individua invece le seguenti componenti del TEC:

  • salario contrattuale previsto dall’articolo 50 del CCNL, definito dai contratti provinciali;
  • “terzo elemento” previsto dall’articolo 50 del CCNL;
  • welfare contrattuale integrativo nazionale erogato dall’EBAN, comprensivo del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FISA) oppure, in alternativa, della quota aggiuntiva di retribuzione prevista dal CCNL, oltre alle prestazioni equivalenti;
  • Fondo nazionale di previdenza complementare Agrifondo;
  • welfare contrattuale integrativo territoriale erogato dagli EBAT o dalle Casse extra legem oppure, in alternativa, della quota aggiuntiva prevista dal contratto provinciale, oltre alle prestazioni equivalenti;
  • maggiorazioni retributive previste dal CCNL o dal contratto provinciale per lavoro straordinario, festivo, notturno o a turni;
  • erogazioni legate alla produttività, alla qualità e agli altri elementi di competitività, oppure la specifica quota economica eventualmente prevista in sostituzione;
  • elemento economico eventualmente riconosciuto a compensazione del periodo di carenza contrattuale;
  • altre indennità e trattamenti previsti dal CCNL o dal contratto provinciale.

Con questa disciplina il rinnovo del CCNL chiarisce in modo puntuale quali componenti devono essere considerate nella determinazione del Trattamento Economico Complessivo, recependo i principi introdotti dal decreto-legge n. 62 del 2026 e confermando che il valore economico del rapporto di lavoro agricolo è costituito da un insieme articolato di retribuzioni, maggiorazioni, welfare e prestazioni contrattuali, e non dalla sola paga base.