NASpI ai Detenuti, Novità INPS: Quando Spetta L’indennità

Naspi

L’INPS amplia i casi in cui i detenuti che hanno lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria possono accedere alla NASpI. Con la Circolare n. 74 del 16 luglio 2026, l’Istituto recepisce gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione e riconosce il diritto all’indennità di disoccupazione anche in alcune ipotesi che finora avevano creato dubbi interpretativi.

Le nuove indicazioni riguardano i rapporti di lavoro cessati per cause indipendenti dalla volontà del detenuto. In queste situazioni, se risultano soddisfatti anche gli altri requisiti previsti dalla legge, il lavoratore può accedere alla prestazione economica.

Perché l’INPS ha modificato le istruzioni

Il documento recepisce le più recenti decisioni della Corte di Cassazione, secondo cui il lavoro svolto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria costituisce un vero rapporto di lavoro anche sotto il profilo previdenziale.

In pratica, quando il rapporto di lavoro termina per una causa indipendente dalla volontà del detenuto, la perdita dell’occupazione può essere considerata involontaria e aprire la strada alla NASpI.

Con il nuovo documento, l’INPS uniforma le procedure che le proprie sedi dovranno seguire nell’esame delle domande.

I casi in cui spetta la NASpI

La circolare individua quattro ipotesi nelle quali il detenuto può ottenere l’indennità di disoccupazione:

  • scarcerazione per fine pena;
  • conclusione del progetto lavorativo;
  • trasferimento presso un altro istituto penitenziario;
  • ammissione a una misura alternativa alla detenzione.

In tutte queste situazioni la cessazione del rapporto di lavoro non dipende dalla volontà del lavoratore. Per questo motivo può essere considerata disoccupazione involontaria, requisito essenziale per il riconoscimento dell’indennità.

Quando la NASpI non spetta

L’INPS conferma invece l’esclusione dell’indennità nei casi di lavoro organizzato con il sistema della rotazione.

Negli istituti penitenziari i detenuti possono alternarsi nelle attività lavorative secondo turni programmati. Durante i periodi di inattività il rapporto di lavoro non si interrompe, ma prosegue fino alla successiva assegnazione.

Poiché manca una vera cessazione del rapporto, non si realizza lo stato di disoccupazione involontaria richiesto dalla normativa e la NASpI non può essere riconosciuta.

Come l’Istituto valuta le domande

Prima di concedere l’indennità, le sedi territoriali dovranno verificare con l’Amministrazione penitenziaria le ragioni della cessazione del rapporto di lavoro.

L’accertamento servirà a stabilire se il lavoratore rientra in una delle ipotesi previste dalla circolare oppure se il periodo di inattività deriva dalla normale rotazione del lavoro penitenziario.

Cosa cambia per i detenuti lavoratori

Le nuove istruzioni ampliano le tutele riconosciute ai detenuti che hanno svolto attività lavorativa durante la detenzione.

Chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà potrà accedere alla NASpI alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori subordinati, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

La circolare offre inoltre un indirizzo uniforme alle sedi INPS, che da ora dovranno applicare i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella valutazione delle domande.

Chi può presentare domanda di NASpI

La circolare modifica solo i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro dei detenuti viene considerata involontaria. Restano invece invariati gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Per ottenere l’indennità è necessario trovarsi in stato di disoccupazione e aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La domanda deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Cos’è la NASpI e come viene calcolata

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è il sostegno economico che l’INPS riconosce ai lavoratori dipendenti quando perdono l’occupazione per cause non dipendenti dalla loro volontà.

Anche nei casi disciplinati dalla nuova circolare, l’importo dell’indennità segue le regole ordinarie. L’INPS lo determina sulla base della retribuzione imponibile percepita negli ultimi quattro anni di lavoro, entro i limiti fissati ogni anno dalla legge.

Anche la durata della prestazione non cambia: la NASpI può essere erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, fino al limite massimo previsto dalla normativa.

Per maggiori informazioni sulla prestazione, sui requisiti e sulle modalità di calcolo è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’INPS: NASpI – Cos’è e come funziona.