Metalmeccanici e Superminimi Assorbiti: l’Azienda Può Azzerare Improvvisamente gli Aumenti del CCNL?

L’aumento del contratto nazionale non sempre si traduce in una busta paga più alta. In alcune aziende metalmeccaniche, infatti, gli incrementi previsti dal CCNL vengono compensati attraverso l’assorbimento del superminimo individuale, con il risultato che il lavoratore continua a percepire lo stesso stipendio di prima. Se ne sono accorte molte “tute blu” dell’industria nelle scorse settimane, esaminando la busta paga di giugno, quella che contiene gli aumenti salariali del contratto collettivo nazionale di lavoro. Una scelta che può essere adottata – in occasione degli aumenti stabiliti dal CCNL – anche per contenere i costi aziendali, ma che è soggetta a precise regole.

Quando il superminimo può essere assorbito

Il superminimo è una voce retributiva riconosciuta dal datore di lavoro oltre ai minimi previsti dal contratto collettivo. Non tutti i superminimi, però, hanno la stessa natura. Nel settore metalmeccanico sono molto diffusi per offrire un riconoscimento economico utile a distingue le elevate professionalità di figure come saldatori, montatori, fresatori, tornitori, ecc.

Se il superminimo è stato concesso come assorbibile (situazione legittimata dal contratto nazionale), l’azienda può utilizzarlo per compensare gli aumenti dei minimi tabellari stabiliti dal rinnovo del CCNL. In pratica, l’incremento contrattuale viene “assorbito” riducendo il superminimo e il netto in busta paga resta invariato.

Diversa è la situazione del superminimo non assorbibile. Se tale caratteristica è prevista nella lettera di assunzione, in un accordo individuale o nella contrattazione aziendale, il datore di lavoro non può ridurlo per neutralizzare gli aumenti contrattuali. In questo caso il dipendente ha diritto sia al superminimo sia all’incremento previsto dal contratto nazionale.

L’assorbimento per esigenze di risparmio è legittimo?

Dal punto di vista giuridico, la motivazione economica dell’azienda è irrilevante. Se il superminimo è assorbibile, il datore di lavoro può procedere all’assorbimento anche per contenere il costo del lavoro o affrontare una fase di difficoltà economica.

Se invece il superminimo è stato pattuito come non assorbibile oppure deriva da accordi che ne escludono espressamente l’assorbimento, la scelta aziendale non è consentita e può essere contestata.

Cosa possono fare i lavoratori

Il primo passo è verificare la documentazione contrattuale: lettera di assunzione, eventuali accordi individuali, contratto integrativo aziendale e buste paga. È proprio da questi documenti che si ricava se il superminimo sia o meno assorbibile.

Qualora l’azienda abbia effettuato un assorbimento in violazione degli accordi, il lavoratore può richiedere formalmente il ripristino della retribuzione e il pagamento delle differenze maturate, anche attraverso l’assistenza delle organizzazioni sindacali o – in alternativa – di un legale.

Se invece il superminimo è effettivamente assorbibile, gli strumenti di tutela non sono giudiziari ma sindacali. RSU e organizzazioni sindacali dei lavoratori possono infatti aprire una trattativa con l’azienda per ottenere la rinuncia all’assorbimento, come già avvenuto in numerose realtà metalmeccaniche negli ultimi rinnovi contrattuali, oppure promuovere iniziative di mobilitazione per chiedere il riconoscimento integrale degli aumenti del CCNL. Le iniziative possono essere assemblea, sciopero, stop agli straordinari e alla flessibilità.