Le imprese agricole possono recuperare una parte delle spese sostenute per gasolio e benzina acquistati tra marzo e maggio 2026. Il credito d’imposta arriva fino al 20% della spesa, con un limite massimo di 50.000 euro per impresa.
La misura nasce dall’articolo 8-ter del DL n. 38/2026 e trova attuazione nel D.M. MASAF-MEF n. 0365846 del 27 luglio 2026. AGEA gestisce la procedura. Le risorse complessive ammontano a 90 milioni di euro, dalle quali il decreto destina 200.000 euro agli oneri di gestione AGEA.
Bonus gasolio agricolo, quanto spetta
Il credito può raggiungere il 20% della spesa sostenuta al netto dell’IVA per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’attività agricola.
Il periodo agevolato va dal 1° marzo al 31 maggio 2026 e l’impresa deve dimostrare gli acquisti con le relative fatture.
Per esempio, su una spesa ammissibile di 10.000 euro, il credito teorico può arrivare a 2.000 euro. Con 30.000 euro di acquisti può raggiungere 6.000 euro.
Il contributo complessivo non può comunque superare 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
Chi può chiedere il credito d’imposta
Possono fare domanda le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché risultino agricoltori in attività secondo la disciplina richiamata dal decreto.
Il carburante deve servire all’esercizio dell’attività agricola. La misura comprende anche il gasolio o la benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
Quali spese rientrano nel bonus
Il credito riguarda il carburante utilizzato per alimentare i mezzi e le attrezzature direttamente collegati alla produzione agricola.
Rientrano quindi i consumi legati, tra gli altri, a trattori, macchine agricole, mezzi per le lavorazioni e la raccolta, motopompe, gruppi elettrogeni e attrezzature impiegate nel ciclo produttivo.
L’impresa deve conservare e allegare alla richiesta le fatture relative agli acquisti effettuati nel periodo agevolato.
Domanda ad AGEA entro il 30 settembre
Per ottenere il beneficio, l’impresa deve presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma telematica AGEA. Può procedere direttamente oppure delegare un Centro di assistenza agricola, CAA.
Il decreto stabilisce che il termine per l’invio non può andare oltre il 30 settembre 2026. Le istruzioni operative AGEA definiscono la finestra effettiva per la trasmissione delle richieste.
Nella domanda l’impresa deve indicare l’ammontare delle spese sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026 e il contributo teoricamente spettante. Deve inoltre dichiarare l’eventuale presenza di altri aiuti o agevolazioni sugli stessi costi.
Il 20% può ridursi
Il 20% rappresenta la misura massima del credito, ma non costituisce un importo automaticamente garantito.
Dopo la chiusura delle domande, AGEA calcola l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili. Se il totale supera le risorse disponibili, l’Agenzia ridetermina l’aliquota, rapportando il limite di spesa all’ammontare dei crediti richiesti.
In altre parole, chi sostiene 10.000 euro di spese ha diritto teoricamente a 2.000 euro, ma l’importo finale può scendere se le domande superano il plafond disponibile.
Il credito si usa con il modello F24
L’impresa non riceve un bonifico. Utilizza il credito riconosciuto esclusivamente in compensazione tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito diventa utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento AGEA che assegna il beneficio e deve essere sfruttato entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di rinviare la parte residua agli anni successivi.
Il credito inoltre non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.




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