Mancano pochi giorni all’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 e migliaia di docenti e ATA stanno per sottoscrivere un nuovo contratto di supplenza.
Quest’anno c’è però una novità economica importante. Le supplenze partiranno con i nuovi valori stipendiali del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, firmato definitivamente il 1° luglio 2026 e già applicato da NoiPA.
Vediamo quindi cosa troveranno nel cedolino i supplenti annuali, quelli con contratto fino al 30 giugno e il personale impegnato nelle supplenze brevi.
Supplenze 2026/2027: il nuovo stipendio del CCNL
La principale differenza rispetto allo scorso anno scolastico riguarda la retribuzione.
Dal nuovo anno i contratti di supplenza saranno liquidati utilizzando i valori economici aggiornati dal CCNL 2025-2027. Questo significa che anche i nuovi supplenti beneficeranno degli aumenti contrattuali previsti per docenti e ATA.
La retribuzione dipende naturalmente dal profilo professionale e dalla tipologia di contratto.
I supplenti con incarico al 31 agosto o al 30 giugno percepiscono lo stipendio previsto per il proprio inquadramento, mentre per le supplenze brevi la retribuzione viene rapportata alla durata effettiva del servizio.
Una differenza importante riguarda anche la tredicesima: per le supplenze brevi il relativo rateo viene normalmente liquidato con le competenze spettanti, mentre per i contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche la gestione segue quella prevista per il rapporto continuativo.
Primo cedolino NoiPA: quando arriva lo stipendio
Uno dei problemi più sentiti dai precari riguarda il primo pagamento.
Per le supplenze annuali e fino al 30 giugno, una volta completata correttamente la presa di servizio e trasmesso il contratto, la posizione viene acquisita dal sistema stipendiale.
Per le supplenze brevi e saltuarie, invece, il pagamento segue un procedimento differente e dipende anche dalla corretta autorizzazione delle competenze che viene effettuata dopo la chiusura della mensilità di competenza come previsto dal DPCM 31 agosto 2016 che regola il pagamento delle supplenze brevi.
Permessi, malattia e ferie: conta il tipo di supplenza
Non tutti i contratti a tempo determinato attribuiscono esattamente lo stesso trattamento in materia di assenze.
La distinzione fondamentale rimane quella tra incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche e supplenze brevi.
Il personale con contratto al 31 agosto o al 30 giugno beneficia delle tutele previste dal CCNL per il personale a tempo determinato in materia di permessi, malattia, congedi e ferie, secondo le specifiche condizioni previste dal contratto.
Per le supplenze brevi alcune tutele e il relativo trattamento economico seguono invece una disciplina differente.
Particolare attenzione va riservata alle ferie: la monetizzazione non è automatica in ogni situazione e occorre considerare i periodi nei quali il lavoratore avrebbe potuto fruirne secondo la disciplina vigente.
Tredicesima, TFR e NASpI
Anche il personale precario matura la tredicesima mensilità in proporzione al servizio prestato.
Al termine del rapporto viene inoltre maturato il TFR, secondo le regole applicabili al personale a tempo determinato.
Per chi rimane senza lavoro dopo la conclusione della supplenza resta poi la possibilità di richiedere la NASpI, in presenza dei requisiti previsti.
La prestazione non viene però riconosciuta automaticamente: il lavoratore deve presentare la domanda all’INPS entro i termini stabiliti.
Per il personale scolastico con contratto al 30 giugno si tratta di un passaggio particolarmente importante, perché la NASpI può coprire almeno in parte il periodo che separa la conclusione del vecchio contratto dall’eventuale nuova supplenza.
Fondo Espero anche per il personale a tempo determinato
Anche per il personale precario va considerata la previdenza complementare.
I lavoratori della scuola che rientrano nei requisiti previsti possono aderire al Fondo Espero, costruendo una posizione previdenziale aggiuntiva rispetto alla pensione pubblica.
La scelta ha anche effetti sul cedolino, perché una parte della retribuzione viene destinata alla previdenza complementare secondo le percentuali previste.
Il TFR non viene erogato dall’INPS dopo un anno dalla cessazione del contratto, ma, in caso di iscrizione ad Espero, confluisce nel fondo stesso.
Con i nuovi valori stipendiali introdotti dal CCNL 2025-2027, anche le componenti contributive collegate alla retribuzione possono conseguentemente modificarsi.
Supplenze Scuola 2026/2027: cosa controllare

L’anno scolastico 2026/2027 parte quindi con una differenza importante rispetto al precedente: i nuovi contratti vengono stipulati dopo l’applicazione economica del CCNL 2025-2027.




