Dal 1° gennaio 2027 cambiano i requisiti per andare in pensione. L’adeguamento alla speranza di vita, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2026 e illustrato dall’INPS con la Circolare n. 28 del 16 marzo 2026, comporterà un aumento graduale: un mese nel 2027 e tre mesi complessivi dal 2028.
Per il personale della Scuola e dell’AFAM la questione assume un’importanza particolare. Docenti e ATA, infatti, possono normalmente cessare dal servizio dal 1° settembre, mentre per il personale AFAM la decorrenza è fissata al 1° novembre.
Di conseguenza, pochi mesi di differenza nel raggiungimento del requisito possono, in determinate situazioni, significare rimanere al lavoro per un altro anno scolastico o accademico.
Pensione di vecchiaia: 67 anni e 1 mese nel 2027
Fino al 31 dicembre 2026, il requisito ordinario per la pensione di vecchiaia rimane fissato a 67 anni, accompagnato generalmente da almeno 20 anni di contribuzione.
Dal 2027 entra invece in funzione il nuovo adeguamento.
La progressione ufficiale è questa:

È importante quindi chiarire un punto: nel 2028 non si passa a 67 anni e 2 mesi. Il requisito sale direttamente dai 67 anni e 1 mese del 2027 a 67 anni e 3 mesi nel 2028. È esattamente la progressione indicata dall’INPS.
Cambia anche la pensione anticipata
L’adeguamento non interessa soltanto la pensione di vecchiaia. Aumentano anche i requisiti contributivi della pensione anticipata ordinaria.
La situazione diventa la seguente:

Anche in questo caso, quindi, l’incremento è di un mese nel 2027 e raggiunge tre mesi complessivi nel 2028 rispetto ai requisiti attuali.
Scuola, perché pochi mesi possono costare un anno
Il problema è particolarmente delicato per docenti e personale ATA.
Nel settore scolastico non funziona infatti come nella generalità dei rapporti di lavoro, nei quali la decorrenza della pensione può essere collocata durante l’anno secondo le regole previste per la singola prestazione.
La scuola è caratterizzata dalla particolare decorrenza del 1° settembre.
Prendiamo il caso della pensione di vecchiaia nel 2027, quando saranno necessari 67 anni e 1 mese.
Un docente nato il 15 giugno 1960 raggiungerà 67 anni e 1 mese il 15 luglio 2027: il requisito sarà quindi perfezionato in tempo per la cessazione dal 1° settembre 2027.
Un dipendente nato più tardi potrebbe invece non raggiungere il requisito entro la data utile e rischiare lo spostamento della cessazione all’anno scolastico successivo.
Ed è proprio questo l’effetto particolare dell’adeguamento alla speranza di vita nella scuola: un incremento pensionistico di pochi mesi può trasformarsi, in alcuni casi, in uno slittamento molto più lungo dell’effettiva uscita dal lavoro.
Nel 2028 serviranno 67 anni e 3 mesi
La situazione diventerà ancora più evidente nel 2028, quando il requisito ordinario di vecchiaia salirà a 67 anni e 3 mesi.
Facciamo due esempi.
Un docente nato il 20 maggio 1961 raggiungerà 67 anni e 3 mesi il 20 agosto 2028 e potrà quindi collocarsi in pensione dal 1° settembre 2028, ricorrendone tutte le altre condizioni.
Un lavoratore nato il 10 giugno 1961, invece, raggiungerà 67 anni e 3 mesi soltanto il 10 settembre.
La differenza anagrafica tra i due lavoratori è di appena 21 giorni, ma l’effetto sulla decorrenza della pensione può diventare molto più consistente proprio a causa della particolare disciplina delle cessazioni scolastiche.
Per questo motivo, per chi si trova vicino alla pensione, mese e giorno di nascita diventano determinanti.
AFAM, la finestra del 1° novembre offre più margine
Una situazione differente riguarda il personale dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: Conservatori, Accademie di Belle Arti, Accademie di Danza e gli altri istituti del comparto.
Per l’AFAM la particolare decorrenza pensionistica è infatti fissata al 1° novembre, anziché al 1° settembre previsto per la scuola. L’INPS conferma espressamente le due differenti decorrenze per i due comparti.
Quei due mesi in più possono diventare decisivi.
Un docente AFAM che nel 2028 raggiunga i 67 anni e 3 mesi dopo agosto, ma entro la data utile prevista dalla disciplina del comparto, potrebbe quindi riuscire a cessare nello stesso anno accademico, mentre un lavoratore della scuola nella medesima situazione anagrafica potrebbe dover attendere.




