L’INPS ha chiarito le nuove regole sull’Assegno Unico per le famiglie con figli residenti in un altro Paese dell’Unione europea. Con la circolare n. 81 del 2026, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative sulle modifiche introdotte dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, ampliando la platea dei potenziali beneficiari e precisando i requisiti necessari per accedere alla prestazione.
Figli residenti all’estero: quando spetta l’Assegno Unico
La novità più importante riguarda le famiglie con figli che vivono in un altro Stato membro dell’Unione europea. Da quest’anno, infatti, l’Assegno Unico può essere riconosciuto anche in questi casi, purché siano rispettate specifiche condizioni previste dalla normativa.
Per i figli minorenni assume un ruolo centrale il requisito del carico fiscale. In pratica, il minore residente all’estero deve risultare fiscalmente a carico del genitore secondo le regole previste dalla legislazione italiana.
Diversa, invece, la disciplina per i figli maggiorenni fino a 21 anni. In questo caso non basta essere fiscalmente a carico e residenti in un Paese dell’Unione europea. È necessario che ricorra almeno una delle condizioni già previste dal decreto legislativo n. 230 del 2021, come la frequenza di un percorso di studio o formazione, lo svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa con reddito annuo non superiore a 8.000 euro, l’iscrizione come disoccupato in cerca di lavoro oppure la partecipazione al servizio civile universale.
Per i figli con disabilità, invece, l’Assegno Unico continua a essere riconosciuto senza alcun limite di età.
Le regole per il genitore che presenta la domanda
La circolare chiarisce anche i requisiti richiesti al genitore che presenta l’istanza. Il richiedente deve possedere i requisiti di cittadinanza o soggiorno previsti dalla normativa ed essere soggetto all’imposta sul reddito in Italia.
L’INPS precisa che non è necessario aver materialmente versato l’imposta. È sufficiente che questa sia teoricamente dovuta, anche se successivamente azzerata da deduzioni, detrazioni o altre agevolazioni fiscali.
Resta inoltre necessario essere residenti e domiciliati in Italia oppure svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana e regolarità contributiva.
Cosa succede per i lavoratori non residenti
Le nuove disposizioni interessano anche i lavoratori che non risiedono in Italia ma svolgono qui la propria attività lavorativa. In questi casi l’Assegno Unico spetta esclusivamente per il periodo di effettivo lavoro svolto nel territorio italiano.
La domanda dovrà inoltre essere presentata ogni anno a partire dal 1° marzo.
L’INPS evidenzia infine che le richieste presentate dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore delle nuove regole, vengono attualmente definite in via provvisoria, in attesa dell’aggiornamento dei servizi telematici. Successivamente l’Istituto potrà ricalcolare gli importi già erogati, confermandoli oppure rideterminandoli, anche con riferimento alle mensilità già pagate.




