Arretrati Bloccati per i Docenti: Solo Dopo l’Anno di Prova Potranno Arrivare i Pagamenti

L’applicazione del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 ha prodotto una situazione particolare per molti insegnanti di religione. Mentre una parte del personale ha regolarmente ricevuto gli arretrati contrattuali, altri docenti non hanno beneficiato delle somme attese e, in alcuni casi, si sono addirittura ritrovati con un debito sullo stipendio.

La differenza è legata soprattutto alla posizione stipendiale presente su NoiPA e alla tipologia di assegno personale attribuito dopo l’immissione in ruolo.

Il caso più delicato riguarda gli insegnanti ai quali è stato mantenuto l’assegno ad personam con codice 520/004: per queste posizioni l’incremento contrattuale è stato riassorbito dall’assegno e il recupero dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) ha potuto determinare anche una situazione debitoria.

Diversa, invece, la situazione di chi aveva gli assegni 120/SCU o 520/003 e delle partite meccanizzate centralmente mantenendo la precedente anzianità: in questi casi gli arretrati contrattuali sono stati liquidati.

Insegnanti di religione: perché non tutti hanno ricevuto gli arretrati

Il problema nasce dalle diverse modalità con le quali sono state gestite le posizioni economiche degli insegnanti di religione interessati dall’immissione in ruolo.

Per molti docenti la nuova posizione stipendiale non è stata ancora definitivamente consolidata attraverso la ricostruzione di carriera, procedimento che potrà essere effettuato dopo il superamento dell’anno di prova.

Nel frattempo NoiPA ha dovuto gestire posizioni stipendiali differenti, con conseguenze che sono diventate particolarmente evidenti proprio con l’applicazione degli aumenti previsti dal nuovo contratto.

Il risultato è che lavoratori appartenenti alla stessa categoria si sono trovati ad agosto in situazioni molto diverse.

Assegno 520/004: aumento riassorbito e anche un debito

La situazione più penalizzante riguarda gli insegnanti di religione ai quali è stato attribuito l’assegno ad personam identificato su NoiPA con il codice 520/004.

In questi casi l’aumento derivante dal nuovo CCNL è stato riassorbito dall’assegno personale.

In termini pratici, all’aumento dello stipendio tabellare ha corrisposto una riduzione dell’assegno ad personam. Il dipendente, quindi, non ha ottenuto integralmente il vantaggio economico che avrebbe potuto attendersi dal rinnovo contrattuale.

A questo si è aggiunta un’ulteriore conseguenza: il recupero dell’Indennità di Vacanza Contrattuale già corrisposta.

Proprio per effetto del meccanismo di riassorbimento, alcune posizioni non soltanto non hanno prodotto arretrati da liquidare, ma hanno determinato un debito a carico del dipendente.

Una situazione difficile da comprendere per chi, dopo la firma del nuovo contratto, si aspettava invece un pagamento aggiuntivo.

Assegni 120/SCU e 520/003: arretrati regolarmente liquidati

Diverso è stato il trattamento delle posizioni caratterizzate dagli assegni 120/SCU e 520/003.

Per questi insegnanti l’applicazione del nuovo CCNL ha consentito la determinazione e la liquidazione degli arretrati contrattuali.

Lo stesso è accaduto per le partite meccanizzate direttamente dal centro nei casi in cui sia stata mantenuta la medesima anzianità stipendiale.

È quindi proprio il modo nel quale la posizione del singolo insegnante è stata gestita sul sistema NoiPA ad aver determinato risultati differenti.

Da qui una situazione apparentemente paradossale: docenti interessati dallo stesso rinnovo contrattuale hanno potuto ricevere arretrati, non ricevere nulla oppure addirittura ritrovarsi con un debito.

Dopo l’anno di prova arriva la ricostruzione di carriera

La situazione, però, non è necessariamente definitiva.

Un passaggio fondamentale sarà rappresentato dal superamento dell’anno di prova e dalla successiva ricostruzione della carriera.

Attraverso questo procedimento sarà possibile definire correttamente l’anzianità riconosciuta e la posizione stipendiale spettante all’insegnante.

La ricostruzione consentirà quindi di superare quella che, per molti docenti, è attualmente una situazione economica provvisoria.

Una volta determinata la corretta fascia stipendiale e aggiornati i dati sul sistema, potranno essere calcolate le differenze tra quanto effettivamente corrisposto e quanto sarebbe invece spettato sulla base della posizione economica ricostruita.

Ed è a quel punto che potranno emergere nuovi arretrati da liquidare.

Gli arretrati arriveranno, ma con molti mesi di ritardo

Per gli insegnanti che oggi non hanno ricevuto gli arretrati, quindi, il mancato pagamento non significa necessariamente perdere definitivamente le somme.

Dopo il superamento dell’anno di prova sarà necessario procedere con le ricostruzioni di carriera e aggiornare conseguentemente le posizioni stipendiali.

Se dalla nuova ricostruzione emergeranno differenze economiche a favore del dipendente, queste potranno essere liquidate sotto forma di arretrati.

Il problema sarà soprattutto quello dei tempi.

Tra conclusione dell’anno di prova, predisposizione della ricostruzione, controllo del provvedimento, aggiornamento della partita stipendiale e successiva lavorazione NoiPA potrebbero trascorrere diversi mesi.

Gli insegnanti interessati potrebbero quindi ricevere quanto spettante con un ritardo considerevole rispetto ai colleghi che hanno già ottenuto gli arretrati del nuovo contratto.

Insegnanti di religione: cosa è successo con gli arretrati

La vicenda dimostra quanto l’applicazione di un rinnovo contrattuale possa diventare complessa quando incontra posizioni stipendiali provvisorie, assegni ad personam e ricostruzioni di carriera ancora da effettuare.