Studiare o lavorare può incidere sull’Assegno Unico, ma non sempre nel modo in cui ci si aspetta. A fare la differenza sono l’età dei figli e alcuni requisiti che le famiglie devono conoscere per capire quando il contributo spetta ancora e quando, invece, l’importo può cambiare.
Vediamo nel dettaglio.
Assegno Unico, per i figli minorenni non conta se studiano o lavorano
Fino al compimento dei 18 anni, l’Assegno Unico spetta per ogni figlio minorenne a carico. Non è necessario dimostrare che frequenti la scuola, che sia iscritto a un corso di formazione o che non abbia un lavoro. Infatti, la sola condizione di essere minorenne è sufficiente per ricevere l’Assegno Unico.
In altre parole, per i minorenni la condizione scolastica e quella lavorativa non determinano il diritto alla prestazione INPS. Il sostegno viene riconosciuto anche se il figlio non studia e non lavora, perché il requisito principale è la minore età.
Questo significa che un ragazzo di 17 anni che frequenta le superiori e un coetaneo che ha interrotto gli studi possono avere diritto entrambi all’Assegno Unico. Lo stesso vale per un minorenne che svolge un’attività lavorativa: il fatto di percepire un reddito non esclude automaticamente il contributo destinato alla famiglia.
L’importo, invece, non è uguale per tutti. Dipende soprattutto dall’ISEE del nucleo familiare, dal numero dei figli a carico e dalle eventuali maggiorazioni riconosciute. La situazione cambia quando il figlio compie 18 anni, perché da quel momento il diritto all’Assegno Unico è legato a condizioni specifiche.
Assegno Unico dopo i 18 anni: studio e lavoro sullo stesso piano
Al compimento della maggiore età, l’Assegno Unico non viene riconosciuto automaticamente fino ai 21 anni. Per continuare a riceverlo, il figlio deve rientrare in una delle condizioni previste dalla normativa.
Tra queste ci sono la frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale oppure di un corso di laurea. Ma non è soltanto lo studio a consentire di mantenere il beneficio: anche lo svolgimento di un tirocinio, del servizio civile o di un’attività lavorativa può dare diritto all’assegno. Ai figli maggiorenni disoccupati spetta solo se registrati presso i centri per l’impiego.
Studio e lavoro sono quindi due condizioni alternative, non due requisiti da soddisfare contemporaneamente. Un figlio maggiorenne non deve necessariamente continuare a studiare per permettere ai genitori di ricevere il contributo. Può anche lavorare, purché rispetti il limite reddituale previsto.
Figli maggiorenni che lavorano: il limite di reddito da non superare
Per i figli maggiorenni che svolgono un’attività lavorativa o un tirocinio, il reddito rappresenta un elemento decisivo. Per il riconoscimento dell’Assegno Unico, il reddito complessivo annuo deve essere inferiore a 8.000 euro.
Questo limite permette di distinguere tra un’attività lavorativa compatibile con il sostegno e una situazione reddituale che non rientra più nelle condizioni previste. Un figlio che ha compiuto 18 anni e svolge un lavoro occasionale (come un lavoretto estivo) o un’attività retribuita può quindi continuare a dare diritto all’assegno, purché in un anno non abbia guadagnato più di 8.000 euro.
Facciamo un esempio. Un ragazzo di 19 anni che frequenta l’università può rientrare tra i beneficiari per il fatto di studiare. Un coetaneo che per 12 mesi fa un tirocinio guadagnando 600 euro al mese può rientrarvi ugualmente, visto che il suo reddito è pari a 7.200 euro. Non è quindi il semplice fatto di avere un lavoro a far perdere il contributo: è necessario considerare anche quanto si guadagna.
Per questo, soprattutto quando il figlio comincia a lavorare durante l’anno, è opportuno controllare che i requisiti siano rispettati per tutto il periodo in cui viene richiesto il beneficio.
Quanto spetta per i figli maggiorenni e quando cambia l’importo
Anche quando il diritto all’Assegno unico è confermato, l’importo riconosciuto per un figlio maggiorenne non coincide necessariamente con quello previsto per un minorenne. La prestazione, infatti, tiene conto dell’età e della situazione economica del nucleo familiare, sulla base dell’ISEE valido.
Nel 2026, per esempio, l’importo base massimo previsto per un figlio minorenne con ISEE più basso è pari a 203,80 euro al mese, mentre per un figlio maggiorenne tra 18 e 20 anni il valore massimo della quota base scende a 99,10 euro. Gli importi diminuiscono al crescere dell’ISEE e, in assenza di un indicatore valido, viene riconosciuta la quota minima prevista.
Assegno Unico, cosa controllare
La differenza, dunque, non dipende soltanto dal fatto che il figlio studi oppure lavori. Occorre distinguere due aspetti:
- il diritto a ricevere l’Assegno Unico, che dopo i 18 anni richiede il rispetto di determinate condizioni;
- il calcolo dell’importo, legato soprattutto all’ISEE e alle caratteristiche del nucleo familiare.
Le famiglie dovrebbero quindi verificare sia la permanenza dei requisiti del figlio maggiorenne sia l’aggiornamento della propria situazione economica. Se il ragazzo cambia percorso di studi, comincia un lavoro o aumenta il proprio reddito, è importante controllare che le condizioni richieste siano ancora rispettate.
In sintesi, per i figli minorenni il diritto all’Assegno Unico non dipende dal fatto che studino o lavorino. Dopo i 18 anni, invece, entrambe le situazioni possono consentire di continuare a ricevere il contributo, ma soltanto entro i limiti di età e nel rispetto dei requisiti previsti, compresa la soglia reddituale per chi svolge un’attività lavorativa.




