Fino al 30 settembre i lavoratori possono, accedendo al sito Inps, caricare direttamente la domanda per avere il Bonus 1.600 euro previsto dal Decreto Sostegni bis.
La difficoltà maggiore, soprattutto per coloro che decidono di fare in autonomia e non chiedere l’assistenza di un patronato, già ‘sperimentato’ in occasione delle domande del Bonus 2.400 euro, sta nella selezionare della categoria di lavoro a cui si appartiene o meglio a cui appartiene il contratto di lavoro cessato (stagionali, tempo determinato, ecc.).
In altri termini per avere il Bonus il lavoratore deve poter vantare un contratto di lavoro cessato involontariamente entro il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis) e deve far parte di in una delle categorie stabilite dal Decreto: a proposito di queste però è sufficiente selezionare la categoria sbagliata per vedersi rigettata la domanda dall’Inps, la temuta ‘reiezione‘ della domanda rispetto alla quale occorre poi proporre il ‘riesame’ con il rischio di veder passare inutilmente altro tempo.
Una volta entrati con lo SPID nella sezione delle Indennità Covid del sito Inps, il sistema presenta un menù a tendina con queste categorie:
Si tratta delle 10 categorie che ‘hanno diritto’ al Bonus in presenza – ovviamente – di tutti i requisiti. Di queste 10 categorie le prime 5 e l’ultima sono quelle che generano più disorientamento tra i lavoratori. Pertanto, rispetto a queste 6 categorie proponiamo un approfondimento, una sorta di ‘guida’ per aiutare il lavoratore a scegliere la categoria di appartenenza corretta.
Prima di vederle nello specifico va ricordato che per ottenere il Bonus occorre comunque avere TUTTI I REQUISITI previsti dal Decreto – come ad esempio (ma solo per citarne uno) non avere diritto al trattamento NASPI – e chiariti dall’Inps, pertanto vi invitiamo a consultare la nostra specifica news o la circolare Inps.
LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI SETTORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: CHI SONO?
Per inquadrare meglio questa categoria occorre verificare due aspetti:
- il contratto in forza del quale si chiede il trattamento Covid deve essere ‘stagionale’, in altri termini sul contratto di lavoro (ma anche nell’UNILAV) deve essere chiaramente indicato che la causale del contratto a termine è la ‘stagionalità’;
- il datore di lavoro deve avere un Codice Ateco del Turismo e Stabilimenti termali secondo l’elencazione tassativa Inps, consulta da pagina 5 (PARAGRAFO 2) nella circolare dell’Istituto cliccando qui.
Quanto al contratto va sottolineato che il contratto a termine ‘acausale’, vale a dire quello privo di causale non è un contratto a tempo determinato ‘stagionale’, pertanto è escluso da questa categoria. Così come il contratto a termine stipulato con le causali tassative previste dalla normativa vigente.
Così come non può fare domanda un lavoratore che abbia cessato il contratto di apprendistato – altra ipotesi che disorienta gli utenti – questo perchè il Decreto parla di contratto a termine e il contratto di apprendistato tecnicamente è un contratto a tempo indeterminato in cui è ‘a termine’ solo il periodo di formazione (al termine del quale il datore può interrompere il rapporto dando solo il preavviso).
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE SETTORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: CHI SONO?
In questa categoria rientrano i lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione ma che sono inviati ‘in missione’ presso aziende utilizzatrici che hanno uno dei Codici Ateco del Turismo e Stabilimenti termali prima indicati.
LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI SETTORI DIVERSI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: CHI SONO?
In questa categoria rientrano i lavoratori dipendenti di aziende che non hanno i Codici Ateco del Turismo e Stabilimenti termali. Quindi vi rientrano le altre aziende del commercio, dell’artigianato, dell’industria, cooperative, a condizione che il contratto in forza del quale si chiede il trattamento Covid sia ‘stagionale’, in altri termini sul contratto di lavoro (ma anche nell’UNILAV) deve essere chiaramente indicato che la causale del contratto a termine è la ‘stagionalità’.
Anche qui non è ammesso il contratto a termine privo di causale (acausale) e il contratto a termine stipulato ai sensi delle causali del Decreto Dignità.
LAVORATORI DIPENDENTI IN SOMMINISTRAZIONE SETTORI DIVERSI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: CHI SONO?
In questa categoria rientrano i lavoratori dipendenti di Agenzie di Somministrazione (ex Agenzie interinali) che dunque non hanno i Codici Ateco del Turismo e Stabilimenti termali, che hanno lavorato in missione presso aziende utilizzatrici di tutti i settori: industria, artigianato, commercio, cooperative.
Sono esclusi dal beneficio in parola tutti i lavoratori in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.
LAVORATORI INTERMITTENTI: CHI SONO?
In questa categoria rientrano i contratti intermittente o a chiamata ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e non rileva se il datore di lavoro sia del turismo o meno. Inps ha precisato che sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: CHI SONO?
Si tratta di lavoratori autonomi, privi di partita IVA, titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Caratterizzano i contratti occasionali i limiti economici del compenso, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 5.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Il Decreto Sostegni Bis stabilisce tra i requisiti necessari la pregressa iscrizione alla Gestione separata Inps, alla data del 26 maggio 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021.
Per approfondire sul lavoro occasionale si veda la Guida Inps cliccando qui.
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO SETTORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: CHI SONO?
In questa categoria rientrato i lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo determinato che non presenta la causale specifica della ‘stagionalità’. Quindi può trattarsi di un contratto a termine senza causale (cd. ‘acausale’) oppure stipulato con le causali stabilite dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro deve avere un Codice Ateco del Turismo e Stabilimenti termali secondo l’elencazione tassativa Inps, consulta da pagina 5 (PARAGRAFO 2) nella circolare dell’Istituto cliccando qui.
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