In ritardo, ma è arrivato. Si tratta del provvedimento che, attuando il Decreto legge n. 4/2019, dà il via alla possibilità per i percettori del Reddito di cittadinanza di ricevere dall’Inps un Bonus per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del sussidio.
Si tratta del riconoscimento di un beneficio addizionale pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.
Il decreto ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso maggio, ma ora manca l‘avvio della procedura Inps che avverrà a breve, come annuncia il messaggio n. 3212 del 24 settembre scorso a firma dell’Istituto.
La procedura, a dire il vero, è già stata inquadrata, si tratta del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, che sarà accessibile tramite:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN in proprio possesso (si ricorda che l’accesso tramite PIN ai servizi online non è più consentito a partire dal 1° ottobre 2021), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
gli Istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il Bonus che Inps chiama ‘beneficio addizionale’, può essere richiesto dai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione;
abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al citato decreto.
RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].
Resta aggiornato con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!
Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.