HomeEvidenzaReddito di emergenza sospeso, sì al ricorso “d’urgenza” per ottenere i pagamenti

Reddito di emergenza sospeso, sì al ricorso “d’urgenza” per ottenere i pagamenti

Alcuni giorni fa abbiamo dato conto ai nostri lettori di una ordinanza del Tribunale di Lecce che ha ripristinato il diritto di una cittadina a ricevere il Reddito di emergenza ingiustamente sospeso dall’Inps.

L’ordinanza per certi aspetti è molto innovativa e getta una luce sul diritto a chiedere a INPS il riconoscimento dei propri diritti ai sussidi (il caso riguardo il Reddito di emergenza, ma è applicabile evidentemente anche al Reddito di cittadinanza) per il tramite del Tribunale con “urgenza”.

Reddito di emergenza sospeso, cosa fare?

Il fatto che ha dato origine al ricorso: l’Istituto previdenziale, nella sede di Lecce, visualizzando il nome della donna negli elenchi di coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza, aveva negato alla stessa l’accesso al Rem dopo l’erogazione della prima mensilità, sulla base del presupposto della incompatibilità sancita dalla legge tra Rem e Rdc.

Ma la donna, una cittadina pugliese, il Rdc non lo aveva mai percepito, né aveva mai ritirato la carta ricaricabile alle poste. Né tantomeno Inps aveva provveduto a revocarlo.

La signora leccese una volta che si è vista sospedere il proprio diritto all’erogazione del Rem (dalla seconda mensilità in poi) assistita da un avvocato ha fatto ricorso non all’Inps ma direttamente al Tribunale locale per condannare Inps al pagamento delle mensilità rimanenti.

Reddito di emergenza sospeso, procedura d’urgenza al Tribunale

L’aspetto più innovativo della sentenza, messo in rilievo dall’avvocato e che il Giudice del Tribunale di Lecce ha ritenuto di poter accogliere è che per ottenere giustizia è stato chiesto di attivare la procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 del codice di procedura civile che i giudici certo non ammettono in tutti casi.

Il giudice in questo caso ha ritenuto che il basso reddito della persona che aveva fatto ricorso e la sua difficoltà nel dover sopportare la durata ordinaria del giudizio di merito fossero presupposti per poter applicare appunto la procedura d’”urgenza”, ammissibile quando c’è il fondato timore che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Come già detto in un precedente articolo l’ordinanza del Tribunale di Lecce sul Rem non può che produrre effetti ‘tra le parti’ e nel caso di specie, tra la donna e Inps. Ma evidente che apre un varco per chi intende, ovunque in tutta Italia, in ragione del proprio basso reddito e diritto a un sussidio, chiedere a Inps di riesaminare un rigetto o una revoca di una domanda Rem o anche del Rdc di rivolgersi direttamente al giudice civile. Un’opportunità in più per far valere i propri diritti.

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