Ferie in Scadenza il 30 giugno 2026. Quali? Vengono liquidate in Busta Paga?

Ferie

Si avvicina la scadenza del 30 giugno 2026 entro la quale i lavoratori dipendenti devono utilizzare le ferie maturate nel 2024 e non ancora godute. Si tratta del termine previsto dalla legge per usufruire delle settimane residue entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

La normativa di riferimento è il decreto legislativo n. 66 del 2003, che garantisce a tutti i dipendenti almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno. La legge stabilisce inoltre precise regole sui tempi di fruizione.

Quali ferie devono essere usate entro il 30 giugno 2026

Le quattro settimane minime previste dalla legge vengono normalmente suddivise in due parti.

Almeno due settimane devono essere godute nell’anno in cui maturano, anche consecutivamente se richiesto dal lavoratore. Le restanti due settimane, invece, possono essere utilizzate entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

Per questo motivo le ferie maturate nel corso del 2024 dovranno essere utilizzate entro il 30 giugno 2026.

Il diritto alle ferie è previsto anche dall’articolo 2109 del Codice Civile, secondo cui il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo retribuito, tenendo conto sia delle esigenze aziendali sia degli interessi del dipendente.

Ferie non godute, cosa rischiano le aziende

Le ferie minime previste dalla legge non possono essere monetizzate, cioè non è possibile riconoscere al lavoratore il controvalore economico. Salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro oppure per i giorni eccedenti il minimo legale.

Se il datore di lavoro non consente la fruizione delle ferie entro i termini previsti, scatterà l’obbligo di versare i contributi previdenziali sulle ferie non godute entro il 20 agosto 2026.

Oltre ai contributi aggiuntivi, sono previste anche sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 5.400 euro nei casi più gravi.

Esistono comunque situazioni che sospendono il termine dei 18 mesi, come malattia, maternità, infortunio o cassa integrazione. In questi casi il conteggio riprende dal rientro effettivo al lavoro del dipendente.