Caldo sul Lavoro, arrivano i Controlli: gli Ispettori possono Fermare le Attività Senza Adeguate Misure

Caldo

Con l’aumento delle temperature e la nuova ondata di caldo che sta interessando gran parte dell’Italia, si rafforzano anche i controlli nei luoghi di lavoro. Dopo le ordinanze adottate da diverse Regioni per limitare le attività nelle ore più calde, anche l’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, fornendo precise indicazioni operative agli ispettori impegnati nelle verifiche.

Controlli sul rischio da calore nei settori più esposti

L’Ispettorato richiama il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, approvato con il Dm 95/2025, ribadendo che il rischio da stress termico rientra a pieno titolo tra quelli che il datore di lavoro è obbligato a valutare ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/2008.

Particolare attenzione sarà rivolta ai comparti maggiormente esposti alle alte temperature, come edilizia, cantieri stradali, agricoltura, logistica e attività dei riders, dove il rischio di infortuni aumenta sensibilmente durante le giornate più calde.

Cosa devono verificare gli ispettori

Nel corso delle ispezioni sarà controllato che il rischio da calore sia stato inserito nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) e, quando previsto, anche nel Piano operativo di sicurezza (POS).

La valutazione dovrà considerare elementi concreti, tra cui le attività svolte stabilmente all’aperto, gli orari di lavoro nelle fasce più calde della giornata, l’intensità dello sforzo fisico richiesto, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, la posizione del luogo di lavoro e le condizioni soggettive dei lavoratori, come età, stato di salute e maggiore vulnerabilità alle alte temperature.

Quando può scattare il blocco delle attività

Gli ispettori non si limiteranno a verificare la presenza della valutazione del rischio, ma controlleranno anche che le misure di prevenzione siano realmente applicate. Tra queste rientrano la rimodulazione degli orari, pause in aree ombreggiate o climatizzate, disponibilità costante di acqua fresca, utilizzo di indumenti leggeri e traspiranti e, quando il rischio diventa non accettabile, la sospensione temporanea delle lavorazioni.

La nota ricorda inoltre che il datore di lavoro deve garantire informazione e formazione sui colpi di calore, organizzare la sorveglianza sanitaria con il medico competente e coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora manchi la valutazione del rischio o non siano adottate adeguate misure di prevenzione, il personale ispettivo può impartire specifiche prescrizioni e adottare un ordine di Polizia Giudiziaria. In tali casi, la ripresa delle attività sarà possibile soltanto dopo l’attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio da stress termico.