Con l’inizio di agosto migliaia di lavoratori attendono il pagamento della NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Non tutti, però, possono riceverla: il beneficio spetta solo in presenza di specifici requisiti e dopo la perdita involontaria del lavoro. Tra contratti scaduti, licenziamenti e dimissioni in particolari situazioni, le casistiche sono diverse e spesso generano dubbi.
Vediamo chi rientra tra i beneficiari della NASpI di agosto e quando sono attesi i primi accrediti.
NASpI di agosto: quando partono lavorazioni e pagamenti
La NASpI in pagamento ad agosto si riferisce al mese di luglio.
Secondo le tempistiche seguite dall’INPS negli ultimi mesi, le lavorazioni dovrebbero prendere il via sabato 1° agosto, mentre i primi accrediti sono attesi da venerdì 7 agosto. Come sempre, la data effettiva può variare da beneficiario a beneficiario in base al momento di presentazione della domanda e ai tempi di lavorazione della singola pratica.
Infatti, sono le sedi periferiche dell’INPS a occuparsi dei pagamenti della NASpI, e non la sede centrale di Roma. Ciò comporta differenze nelle date di accredito da zona a zona, a seconda della mole di lavoro di ogni ufficio.
NASpI per chi ha perso il lavoro per licenziamento
La categoria principale dei beneficiari è rappresentata dai lavoratori dipendenti che hanno perso il posto di lavoro per licenziamento.
Rientrano in questa casistica, ad esempio, i licenziamenti individuali, quelli collettivi e quelli dovuti a motivi economici o organizzativi dell’azienda. In tutti questi casi la perdita dell’occupazione è involontaria. Se il licenziamento avviene per giusta causa, infatti, INPS non riconosce l’indennità di disoccupazione.
Per ottenere la NASpI, inoltre, sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Chi ha un contratto a tempo determinato scaduto ha diritto alla disoccupazione
La NASpI spetta anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato che termina alla naturale scadenza e non viene rinnovato.
È una delle situazioni più frequenti, soprattutto nei settori caratterizzati da lavoro stagionale o da rapporti di lavoro di durata limitata. La cessazione del contratto viene infatti considerata una perdita involontaria dell’occupazione.
Rientrano in questa categoria anche i molti lavoratori precari della scuola con contratto scaduto il 30 giugno. Dopo aver presentato la domanda all’INPS, questi lavoratori inizieranno a ricevere proprio ad agosto i primi pagamenti riferiti ai giorni di disoccupazione maturati nel mese di luglio. Per molti supplenti il primo accredito sarà parziale, mentre il saldo arriverà con i pagamenti successivi.
Chi si è dimesso per giusta causa
Non sempre le dimissioni fanno perdere il diritto alla NASpI.
L’indennità può infatti essere riconosciuta anche a chi ha presentato dimissioni per giusta causa, cioè quando il rapporto di lavoro è diventato impossibile da proseguire per comportamenti gravi del datore di lavoro. Tra gli esempi più comuni rientrano il mancato pagamento della retribuzione, il mobbing, le molestie, il trasferimento illegittimo ad altra sede o una modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro non consentita dalla legge.
La NASpI spetta anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Chi ha risolto il rapporto con una procedura conciliativa
Può ottenere la NASpI anche il lavoratore che conclude il rapporto di lavoro attraverso una procedura di conciliazione prevista dalla normativa. In pratica, quando c’è un accordo formale tra datore di lavoro e dipendente per estinguere consensualmente il rapporto lavorativo.
In queste situazioni, pur essendoci un accordo tra le parti, la cessazione del rapporto viene considerata utile ai fini del riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.
Chi non ha diritto alla NASpI
Restano invece esclusi, nella generalità dei casi, i lavoratori che si dimettono volontariamente senza una giusta causa.
In queste situazioni la cessazione del rapporto di lavoro dipende da una scelta del lavoratore e, salvo le eccezioni previste dalla legge, non consente di ottenere l’indennità di disoccupazione.
Quando la NASpI non spetta più
Il pagamento della NASpI di agosto riguarda, in generale, i lavoratori che durante il mese di luglio si sono trovati in stato di disoccupazione involontaria e hanno presentato regolarmente domanda all’INPS.
Chi, invece, ha trovato un nuovo lavoro nel corso dell’estate deve comunicarlo tempestivamente all’INPS. A seconda del tipo di contratto e del reddito previsto, la NASpI può essere sospesa, ridotta o decadere. In molti casi, quindi, chi riprende l’attività lavorativa ad agosto non riceverà più il pagamento della NASpI nel mese di settembre oppure percepirà un importo diverso rispetto ai mesi precedenti.




