Una badante continua a lavorare nella stessa casa dopo la morte della datrice di lavoro. Sembra lo stesso rapporto, ma per i giudici non è così. E questa differenza può avere conseguenze importanti sul recupero degli arretrati e di altri crediti di lavoro.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 18603 dell’8 giugno 2026 della Corte di Cassazione, che affronta una vicenda destinata a interessare migliaia di lavoratori domestici e famiglie. La Suprema Corte chiarisce infatti che la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il decesso del datore non significa automaticamente che il rapporto di lavoro continui senza interruzioni.
Muore il datore, ma il lavoratore resta nella stessa casa
Il caso riguarda un collaboratore domestico che aveva iniziato a lavorare nel 1997 alle dipendenze di una donna non autosufficiente.
Alla morte della datrice di lavoro, avvenuta nel 2010, il lavoratore ha continuato a prestare servizio nella stessa abitazione, assistendo il marito della defunta fino al 2016.
Convinto di aver svolto un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, ha chiesto il riconoscimento dell’inquadramento superiore, delle differenze retributive, del TFR, del risarcimento per l’omessa contribuzione e di altri crediti di lavoro, per un importo complessivo superiore a 84.000 euro.
Perché per i giudici erano due rapporti di lavoro distinti
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno escluso che si trattasse di un unico rapporto.
Secondo i giudici, il primo rapporto si è concluso con il decesso della datrice di lavoro, mentre quello iniziato pochi giorni dopo con il marito costituiva un nuovo e autonomo rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha confermato questa ricostruzione, precisando che continuare a lavorare nella stessa casa e per la stessa famiglia non basta, da solo, a dimostrare la continuità giuridica del rapporto.
Quando si possono perdere gli arretrati
La sentenza non afferma che la morte del datore faccia perdere automaticamente gli arretrati.
Il principio è diverso: se il giudice accerta che esistono due rapporti di lavoro distinti, possono cambiare anche gli effetti sui crediti maturati durante il primo rapporto.
Nel caso esaminato, infatti, i giudici hanno ritenuto prescritti i crediti riferiti al primo rapporto di lavoro, poiché, una volta cessato quel rapporto con il decesso della datrice, non erano stati compiuti atti idonei a interrompere la prescrizione entro i termini di legge.
È proprio questa ricostruzione, confermata dalla Cassazione, ad aver determinato il rigetto delle richieste economiche riferite al primo rapporto.
Cosa cambia per colf, badanti e famiglie
La decisione rappresenta un importante richiamo per tutto il settore del lavoro domestico.
Quando il datore di lavoro muore, non bisogna dare per scontato che il rapporto prosegua automaticamente con il coniuge superstite o con gli eredi.
Se la collaborazione continua, è opportuno verificare subito come viene qualificato il nuovo rapporto di lavoro e regolarizzare correttamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.
Il principio della Cassazione
Con l’ordinanza n. 18603/2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio destinato ad avere effetti in molti rapporti di lavoro domestico: la continuità della prestazione lavorativa non coincide necessariamente con la continuità del rapporto di lavoro.
Quando cambia il datore di lavoro, il rapporto precedente può considerarsi concluso e quello successivo può costituire un nuovo rapporto giuridicamente autonomo.
Per questo motivo, quando colf e badanti continuano a lavorare dopo la morte del datore, è fondamentale verificare fin da subito come viene qualificato il rapporto. Da questa valutazione possono dipendere il recupero degli arretrati, il TFR, la prescrizione dei crediti e altri importanti diritti economici del lavoratore.




