Agosto è tradizionalmente il mese delle ferie per i datori di lavoro ma anche per colf, badanti e altri lavoratori domestici come baby sitter e custodi. Molte famiglie si assentano per alcuni giorni o settimane e, di conseguenza, anche i collaboratori domestici usufruiscono del periodo di riposo annuale. In altri casi, invece, soprattutto quando si tratta di badanti conviventi o colf che assistono la famiglia durante il soggiorno estivo, il lavoro prosegue regolarmente anche nella località di vacanza.
In entrambi i casi è importante conoscere cosa prevede il Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, sia per quanto riguarda la retribuzione durante le ferie sia quando il lavoratore continua a prestare servizio.
Durante le ferie lo stipendio non diminuisce
Il CCNL del lavoro domestico riconosce a colf e badanti il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite. Questo significa che il lavoratore continua a percepire la propria retribuzione anche se non presta attività lavorativa.
Per i lavoratori retribuiti mensilmente, come avviene nella maggior parte dei rapporti con badanti conviventi e molte colf, la regola è semplice: durante il mese di ferie viene corrisposto il normale stipendio, senza riduzioni.
Per i lavoratori pagati a ore, invece, il compenso delle ferie viene calcolato secondo le modalità previste dal contratto, prendendo come riferimento l’orario settimanale e considerando la settimana convenzionalmente composta da sei giorni.
Durante il periodo di ferie continuano inoltre a maturare regolarmente il TFR, la tredicesima mensilità e l’anzianità di servizio.
Se la badante segue la famiglia in vacanza non è in ferie
Una situazione molto frequente durante il mese di agosto riguarda le badanti conviventi o le colf che accompagnano la famiglia nella casa al mare, in montagna o in un’altra località di villeggiatura.
In questo caso il semplice trasferimento non significa che il lavoratore sia in ferie. Se continua a svolgere le proprie mansioni di assistenza, cura della persona, pulizia della casa o altre attività previste dal contratto, quel periodo è considerato normale attività lavorativa e deve essere retribuito come tale.
Naturalmente restano fermi tutti i diritti previsti dal CCNL, compreso il rispetto dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri e settimanali e delle eventuali maggiorazioni spettanti qualora ricorrano i presupposti contrattuali.
Le ferie vere e proprie decorreranno soltanto quando il lavoratore sarà effettivamente esonerato dalla prestazione lavorativa.
Per i conviventi spetta anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio
Quando la badante convivente o la colf convivente è in ferie e non usufruisce del vitto e dell’alloggio normalmente garantiti dal datore di lavoro, il contratto prevede il pagamento dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Si tratta di un importo aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, riconosciuto proprio perché durante il periodo di ferie il lavoratore non beneficia delle prestazioni in natura normalmente comprese nel rapporto di lavoro.
Le ferie non possono essere sostituite con un compenso
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e ha lo scopo di garantire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. Per questo motivo il datore di lavoro non può sostituire le ferie con un compenso economico durante il rapporto di lavoro.
L’unica eccezione è rappresentata dalla cessazione del rapporto, quando le ferie maturate e non ancora godute devono essere liquidate con il saldo finale.
Con l’arrivo di agosto, quindi, famiglie e lavoratori domestici sono chiamati a programmare correttamente il periodo di riposo. Che si tratti di ferie effettive o di un trasferimento nella località di vacanza insieme alla famiglia, conoscere le regole del CCNL consente di evitare contestazioni e di garantire il pieno rispetto dei diritti di entrambe le parti.




