Per migliaia di famiglie percettrici dell’Assegno di Inclusione, agosto rappresenta un passaggio importante.
Chi ha ricevuto a luglio l’ultima rata del proprio ciclo AdI deve ricordarsi di presentare il rinnovo entro la fine del mese di agosto, perché solo così potrà continuare il percorso della misura senza interruzioni legate alla mancata richiesta.
Ma attenzione: senza i requisiti essenziali INPS non rinnova e il pagamento si ferma. Vediamo nel dettaglio.
Chi deve presentare il rinnovo dell’Assegno di Inclusione ad agosto
Non tutti i beneficiari dell’Assegno di Inclusione devono fare una nuova domanda. Il rinnovo riguarda esclusivamente i nuclei familiari che hanno raggiunto la fine del periodo massimo di erogazione previsto dalla legge.
In particolare devono presentare la richiesta:
- chi a luglio ha ricevuto la 18esima mensilità del primo ciclo AdI;
- chi a luglio ha ricevuto la 12esima mensilità dopo un precedente rinnovo.
Chi invece sta ancora ricevendo regolarmente l’Assegno di Inclusione non deve presentare alcuna nuova domanda: il pagamento prosegue secondo le normali verifiche mensili dell’INPS.
Perché agosto è il mese decisivo per non perdere il pagamento
Con le nuove regole introdotte dal 2026 è stato eliminato il vecchio mese di sospensione che interrompeva il passaggio tra un ciclo e l’altro.
Questo significa che chi termina il primo periodo di 18 mesi o il secondo di 12 può presentare subito la domanda di rinnovo, senza dover aspettare uno stop obbligatorio. Quindi, chi ha preso l’ultima mensilità a luglio, ad agosto può già presentare la nuova domanda.
Per questo motivo agosto diventa un mese fondamentale: presentare la richiesta entro il 31 agosto permette all’INPS di lavorare la domanda e, se tutti i requisiti risultano confermati, riconoscere la nuova mensilità riferita ad agosto con pagamento previsto a settembre.
Quali requisiti devono restare per continuare a ricevere l’Assegno di Inclusione
Il rinnovo non è automatico. L’INPS deve verificare che il nucleo familiare continui a rispettare tutte le condizioni previste per l’Assegno di Inclusione.
In particolare devono rimanere validi:
- i requisiti economici previsti dalla normativa;
- il valore dell’ISEE richiesto (quindi sotto i 10.140 euro);
- la composizione del nucleo familiare (deve essere presente almeno un componente o disabile, o minorenne, o in condizione di svantaggio o over 60);
- i requisiti di residenza e cittadinanza previsti;
- gli obblighi collegati al percorso di inclusione sociale e lavorativa.
Eventuali variazioni nella situazione familiare o reddituale devono essere comunicate perché possono incidere sul diritto alla prestazione o sull’importo spettante.
Arriverà una nuova Carta di Inclusione dopo il rinnovo?
Una delle domande più frequenti riguarda la carta sulla quale viene accreditato l’Assegno di Inclusione. In caso di rinnovo, normalmente non è previsto l’avvio di una nuova procedura da zero per chi possiede già la Carta di Inclusione.
Infatti, chi non ha subito variazioni all’interno del proprio nucleo e ha ancora attiva la vecchia carta, non ha bisogno di una nuova. Al contrario, va ritirata una nuova carta quando cambia la composizione della famiglia oppure il nuovo richiedente non dispone già di una Carta AdI collegata alla precedente domanda.
Il primo pagamento dopo il rinnovo è al 50%
C’è però un dettaglio importante da conoscere. Per compensare l’eliminazione del mese di sospensione, il primo pagamento del nuovo ciclo di rinnovo dell’AdI viene riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo spettante.
Dal secondo mese di rinnovo, invece, l’importo torna alla misura ordinaria prevista, sempre se restano confermati tutti i requisiti.
Questo significa che chi presenta domanda ad agosto e ottiene il rinnovo potrebbe vedere una prima ricarica più bassa rispetto a quella ricevuta nei mesi precedenti.
Quando arriva il pagamento dell’Assegno di Inclusione dopo la domanda di rinnovo
La domanda presentata entro il 31 agosto dovrà essere verificata dall’INPS.
Se l’istruttoria si conclude positivamente, il pagamento relativo alla mensilità di agosto (quindi dimezzato) arriverà a metà settembre, nella finestra che INPS dedica al pagamento degli arretrati o, appunto, delle prime mensilità. Quindi, il mese di stop tra un rinnovo e l’altro è eliminato solo sulla carta perché, di fatto, chi presenta domanda ad agosto riceverà l’accredito solo a metà settembre. A fine settembre, poi, arriverà la rata relativa al mese di settembre.
Per controllare lo stato della richiesta è possibile accedere al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS e verificare:
- lo stato della domanda AdI;
- eventuali comunicazioni dell’Istituto;
- le disposizioni di pagamento sulla Carta di Inclusione.




