Chi riceve un risarcimento per la mancata pausa durante il turno di lavoro o per il mancato riconoscimento dei buoni pasto può ottenere un vantaggio fiscale importante: quando la somma risarcisce un danno effettivo e non sostituisce un reddito, non entra nel reddito imponibile.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 156/2026, dedicata al trattamento fiscale delle somme riconosciute ai lavoratori dopo alcune sentenze.
Turni oltre 6 ore senza pausa: il caso
Il caso riguarda alcuni dipendenti che avevano svolto turni continuativi superiori alle 6 ore giornaliere senza poter usufruire della pausa collegata al servizio mensa.
I lavoratori hanno chiesto il risarcimento del danno per la mancata pausa e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo.
I giudici, nella quasi totalità dei casi richiamati nell’interpello, hanno riconosciuto le richieste dei dipendenti e hanno disposto anche il pagamento di interessi legali o rivalutazione monetaria.
Da qui il quesito fiscale: queste somme devono essere tassate oppure no?
Danno emergente e lucro cessante: cosa cambia
L’Agenzia richiama l’articolo 6, comma 2, del TUIR e distingue due situazioni.
Se una somma sostituisce un reddito che il lavoratore non ha percepito, si parla di lucro cessante e il Fisco la tassa.
Se invece la somma serve a compensare una perdita o un pregiudizio già subito, si parla di danno emergente e il pagamento non produce reddito imponibile.
Buoni pasto: perché il risarcimento non si tassa
Nel caso esaminato, i lavoratori non hanno chiesto la semplice monetizzazione del buono pasto.
Hanno chiesto il risarcimento del danno collegato alla mancata pausa mensa durante i turni superiori alle 6 ore.
Il giudice ha utilizzato il valore del buono pasto soltanto come criterio per calcolare il danno.
Proprio per questo l’Agenzia qualifica le somme come danno emergente e conclude che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Anche FiscoOggi conferma il principio: se le somme hanno una finalità risarcitoria e non sostituiscono redditi non percepiti, restano fuori dalla tassazione.
Il vantaggio per il lavoratore
Quando il pagamento risarcisce davvero un danno emergente, il lavoratore non deve trattarlo come normale reddito da lavoro dipendente.
In pratica, il risarcimento resta fuori dall’Irpef.
Attenzione però: non basta chiamare una somma “risarcimento”. Il Fisco guarda alla sua funzione reale.
Se il pagamento sostituisce un reddito perso, scatta la tassazione. Se invece compensa un danno effettivo, può restare fuori dal reddito imponibile.
Niente tasse anche su interessi e rivalutazione
L’Agenzia chiarisce anche il trattamento delle somme accessorie.
Se il risarcimento principale non produce reddito imponibile, anche interessi e rivalutazione monetaria restano fuori dalla tassazione.
Chi riguarda il chiarimento e cosa cambia
La Risposta n. 156/2026 parla genericamente di dipendenti e non individua una categoria generale di lavoratori pubblici o privati. Per questo il documento non consente di affermare che tutti i lavoratori abbiano automaticamente diritto allo stesso risarcimento.
Il chiarimento riguarda soprattutto la fiscalità delle somme riconosciute: se il pagamento risarcisce un vero danno emergente e non sostituisce un reddito, il Fisco non lo tassa.
La Risposta non introduce quindi un nuovo bonus e non crea un diritto generalizzato, ma fissa un principio importante per chi si trova in controversie simili: il risarcimento per mancata pausa e mancati buoni pasto può arrivare senza tasse quando compensa un danno emergente.
E il vantaggio riguarda anche le somme accessorie: interessi e rivalutazione seguono il risarcimento e restano fuori dall’Irpef.




