Chi svolge un tirocinio extracurriculare non può accumulare stage senza limiti passando da una società all’altra dello stesso gruppo.
Dal 28 giugno 2026 la legge fissa un tetto di 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese.
La norma serve a evitare che lo stesso tirocinante venga spostato tra aziende collegate continuando a svolgere stage per periodi troppo lunghi. Il tirocinio deve restare uno strumento di formazione e inserimento nel lavoro.
I mesi svolti nelle aziende dello stesso gruppo si sommano
L’articolo 4-bis del D.L. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026, introduce il limite dei 12 mesi complessivi.
Il conteggio non riguarda quindi soltanto la singola società.
Se una persona termina uno stage in un’azienda e ne inizia un altro presso una società dello stesso gruppo, i periodi già svolti continuano a contare.
La regola vale per i tirocini extracurriculari
Il limite riguarda gli stage svolti fuori da un percorso scolastico o universitario, utilizzati soprattutto per favorire l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro.
I tirocini curriculari, collegati invece a scuola, università o altri percorsi di studio, seguono regole diverse.
I 12 mesi sono un tetto, non una durata garantita
La nuova regola non significa che ogni tirocinio possa durare un anno.
I 12 mesi rappresentano il limite massimo complessivo nello stesso gruppo di aziende.
Restano valide le disposizioni regionali, che possono fissare durate più brevi, requisiti specifici e ulteriori condizioni.
La norma limita gli stage ripetuti
Il nuovo tetto incide soprattutto sul passaggio dello stesso tirocinante tra società collegate.
Le aziende devono conteggiare insieme i periodi già svolti e non possono azzerare il conteggio semplicemente cambiando società all’interno del gruppo.
La misura riduce così il rischio di prolungare per troppo tempo una successione di stage con la stessa persona.
Superare il limite non significa assunzione automatica
Il superamento dei 12 mesi complessivi non trasforma automaticamente lo stage in un contratto a tempo indeterminato.
La legge fissa un limite all’utilizzo del tirocinio, ma non prevede una stabilizzazione automatica.
Se però, nella pratica, l’attività presenta le caratteristiche tipiche di un rapporto di lavoro subordinato, può essere necessario verificare se lo stage è stato utilizzato correttamente.
La regola è già in vigore
La disposizione si applica dal 28 giugno 2026.
Chi sta svolgendo o sta per iniziare uno stage extracurriculare dovrebbe quindi controllare anche eventuali periodi già effettuati presso altre società dello stesso gruppo.
Il punto da ricordare è questo: il limite nazionale è di 12 mesi complessivi per gruppo di imprese, ma possono valere regole regionali più restrittive.




