HomeEvidenzaAgricoli, niente Bonus Meloni su 13esima e 14esima

Agricoli, niente Bonus Meloni su 13esima e 14esima

Anche i lavoratori agricoli possono godere del taglio del cuneo fiscale al pari di tutti gli altri lavoratori dipendenti, ma esattamente come tutti gli altri non lo vedranno applicato sulle mensilità aggiuntive.

La tredicesima e la quattordicesima mensilità, infatti, subiranno tassazione piena: sono quindi escluse dall’esonero contributivo. Lo ha chiarito l’INPS nel messaggio n. 1597 del 23 aprile 2024.

Bonus Meloni, si calcola su 13esima e 14esima?

In queste ore il Governo Meloni sta ragionando su un eventuale bonus da 100 euro da riconoscere sulla tredicesima. Ancora ci sono incertezze sui destinatari, ma si pensa di limitarlo a coloro che hanno un reddito annuo inferiore ai 15 mila euro.

Mentre Palazzo Chigi tergiversa, da INPS arrivano chiarimenti in merito all’applicazione del taglio contributivo sulla tredicesima e la quattordicesima mensilità degli agricoli.

Suddetto messaggio INPS ribadisce che il taglio del cuneo fiscale (cd. Bonus Meloni) «non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione».

Il taglio del cuneo fiscale comporta inevitabilmente un aumento, che però su 13esima e 14esima non ci sarà visto che, sottolinea INPS, queste non devono essere considerate nell’imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero.

Di quanto aumenta lo stipendio con il Bonus Meloni? Per saperlo con esattezza i tecnici di TuttoLavoro24.it hanno realizzato un CALCOLATORE. Comunque, le aliquote del taglio del cuneo previste dalla Legge di Bilancio 2024 sono:

  • 6% per le retribuzioni imponibili mensili fino a 2.692 euro (lordi);
  • 7% per le retribuzioni imponibili mensili fino a 1.923 euro (lordi).

L’esonero produrrà quindi un aumento corrispondente. Non su tredicesima e quattordicesima mensilità però, né sui relativi ratei corrisposti.

Datori agricoli, cosa indicare nell’Uniemens

Come anticipato, suddetto messaggio INPS è rivolto in particolare ai lavoratori dell’agricoltura. I datori di lavoro agricoli che applicano contratti collettivi che prevedono l’erogazione della quattordicesima mensilità, oltre che della tredicesima, non dovranno considerarle nel calcolo della retribuzione imponibile sulla quale si calcola l’esonero. Né nei casi in cui queste vengano corrisposte in un’unica soluzione, né nel caso vengano pagate sottoforma di singoli ratei.

Nella presentazione degli Uniemens-PosAgri, quindi, i datori di lavoro dovranno indicare sia la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, sia quanto corrisposto a titolo di mensilità aggiuntiva (rigo <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9). In questo modo, il sistema di tariffazione potrà individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo in trattazione.

Per avere maggiori informazioni riguardo le istruzioni operative specifiche per l’esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri si rimanda alla lettura integrale del messaggio INPS.

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