HomeEvidenzaReddito di emergenza sospeso? INPS deve riprendere i pagamenti “d’urgenza”

Reddito di emergenza sospeso? INPS deve riprendere i pagamenti “d’urgenza”

E’ ammissibile il ricorso d’urgenza al Tribunale per ottenere il Reddito di emergenza, prima riconosciuto dall’Inps e poi sospeso perchè all’Istituto il beneficiario risultava ancora percettore di Reddito di cittadinanza.

Ancora una volta Inps è al centro di un caso di blocco delle prestazioni, ma questa volta viene risolto da una ordinanza di Tribunale, questa volta di Lecce, a cui una cittadina si era appellata.

Lo si apprende da una nota stampa della Onlus ‘Sportello dei diritti’, con sede a Lecce, che ha assistito la cittadina nel ricorso.

Con ordinanza depositata lo scorso 25 novembre il giudice salentino ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in materia di Reddito di Emergenza (REM) e ha accolta la richiesta della donna che si era vista sospendere il Rem dall’Inps dopo la mensilità di giugno (la prima delle 4 del Decreto Sostegni bis).

Sospensione del REM che era dipesa da un problema burocratico in quanto in precedenza avendo fatto domanda di Reddito di Cittadinanza, per INPS non si poteva procedere nell’erogare ‘anche’ il sussidio dell’emergenza.

Ma la signora in realtà non aveva ricevuto nulla poichè del Rdc non aveva neanche mai ritirato la carta e né INPS aveva provveduto successivamente a revocarlo.

La signora, quindi, era stata costretta in piena difficoltà pandemica a cercare di spiegare le proprie ragioni all’istituto previdenziale che nonostante i ripetuti tentativi, non aveva in alcun modo “sbloccato” la situazione lasciandola senza alcun beneficio pur avendone tutti i requisiti.

Fino a che il Tribunale ha ritenuto di dover procedere “d’urgenza” per sostenere il reddito della signora e far sì che INPS le riconosca le mensilità successive del Rem, anche in considerazione del fatto che presentava i requisiti di legge.

L’esiguo reddito della ricorrente” si legge “è tale da rendere difficilmente tollerabile l’interruzione del godimento del beneficio assistenziale per tutta la durata del giudizio di merito”. Questa è la motivazione che è alla base del provvedimento d’urgenza a cui Inps si dovrà attenere.

L’ordinanza del Tribunale di Lecce non può che produrre effetti ‘tra le parti’. Vale a dire tra Inps e la cittadina ricorrente. Tuttavia, sottolineano dallo Sportello dei Diritti, può essere un utile precedente per tutti coloro che vogliano difendere in giudizio i propri diritti negatiin un momento di grave crisi economica come quella che stiamo vivendo nella quale moltissimi sono i nuclei in difficoltà che si vedono sospesi o revocati i benefici assistenziali per questioni burocratiche pur avendone il diritto”.

Resta aggiornato con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!

Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.

Segui la nostra pagina Facebook facendo clic qui.

RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].

RIPRODUZIONE RISERVATA – I siti web che intendono riprodurre, anche parzialmente, i contenuti del presente articolo sono tenuti ai sensi della Legge sul Diritto di Autore, a citare la fonte "TuttoLavoro24.it" e a creare specifico link all'articolo. Abusi saranno segnalati a Google e Meta (Facebook) per l'immediata rimozione..
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisment -